| 1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal
servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto, dal
genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno anche
di età inferiore.
2. Il servizio locale trasmette immediatamente il
provvedimento con cui è disposto l'affidamento al giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore che previa verifica
della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, rende
esecutivo il provvedimento con decreto da emanare entro dieci
giorni.
3. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o
del tutore, provvede con urgenza il tribunale per i minorenni,
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sentiti i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, e
il pubblico ministero.
4. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere
indicate specificatamente le motivazioni, nonché i tempi e i
modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e
le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
con il minore. E' inoltre indicato il periodo di presumibile
durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita
la vigilanza durante l'affidamento stesso con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare ed il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e
3.
5. Nel periodo di affidamento i servizi sociali assistono
la famiglia di origine al fine di consentire il superamento
delle situazioni di difficoltà ed inviano, semestralmente, un
rapporto al giudice tutelare presso il tribunale per i
minorenni che ha reso esecutivo o disposto l'affidamento.
6. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della
stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del
minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
7. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando
la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore,
il giudice tutelare, sentiti i genitori e chi eventualmente
eserciti la potestà sul minore, nonché il servizio locale, può
disporre la proroga dell'affidamento e un diverso affidamento
della famiglia, ovvero richiedere immediatamente, se
necessario, che il Tribunale adotti ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
8. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare, o
d'ufficio, nell'ipotesi di cui al comma 3, provvede
immediatamente ai sensi del medesimo comma 3.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo sono
comunicati ai genitori o a chi eventualmente eserciti la
potestà sul minore".
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