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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31037
DDL2553-0008
Progetto di legge Camera n. 2553 - testo presentato - (DDL12-2553)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2553. TESTIPDL
...C2553.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2553 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 4. - 1.  L'affidamento familiare è disposto dal
  servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto, dal
  genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
  minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno anche
  di età inferiore.
    2.  Il servizio locale trasmette immediatamente il
  provvedimento con cui è disposto l'affidamento al giudice
  tutelare del luogo ove si trova il minore che previa verifica
  della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, rende
  esecutivo il provvedimento con decreto da emanare entro dieci
  giorni.
    3.  Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o
  del tutore, provvede con urgenza il tribunale per i minorenni,
 
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  sentiti i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, e
  il pubblico ministero.
    4.  Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere
  indicate specificatamente le motivazioni, nonché i tempi e i
  modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e
  le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
  componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
  con il minore.  E' inoltre indicato il periodo di presumibile
  durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita
  la vigilanza durante l'affidamento stesso con l'obbligo di
  tenere costantemente informati il giudice tutelare ed il
  tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
  provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e
  3.
    5.  Nel periodo di affidamento i servizi sociali assistono
  la famiglia di origine al fine di consentire il superamento
  delle situazioni di difficoltà ed inviano, semestralmente, un
  rapporto al giudice tutelare presso il tribunale per i
  minorenni che ha reso esecutivo o disposto l'affidamento.
    6.  L'affidamento familiare cessa con provvedimento della
  stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del
  minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
  temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
    7.  Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando
  la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore,
  il giudice tutelare, sentiti i genitori e chi eventualmente
  eserciti la potestà sul minore, nonché il servizio locale, può
  disporre la proroga dell'affidamento e un diverso affidamento
  della famiglia, ovvero richiedere immediatamente, se
  necessario, che il Tribunale adotti ulteriori provvedimenti
  nell'interesse del minore.
    8.  Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare, o
  d'ufficio, nell'ipotesi di cui al comma 3, provvede
  immediatamente ai sensi del medesimo comma 3.
    9.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono
  comunicati ai genitori o a chi eventualmente eserciti la
  potestà sul minore".
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2553 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2553 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=024 PAGFIN=0006 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=255300 00 FASCIDC=12DDL2553 SORTNAV=0255300 000 00000 ZZDDLC2553 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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