| 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "tenendo conto",
sono inserite le seguenti: "delle inclinazioni del minore
e";
b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"Al momento dell'affidamento del minore i servizi sociali
informano i genitori in ordine alle finalità della presente
legge e li esortano a mantenere frequenti contatti e un
significativo rapporto con il figlio.
I servizi sociali forniscono assistenza all'affidatario e
verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
articolo".
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