| 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'articolo 7 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 5- bis. - 1. All'affidatario che ne faccia
richiesta è attribuito un assegno mensile di natura
alimentare, nella misura stabilita annualmente dal consiglio
comunale. Lo Stato concorre al pagamento dell'assegno nella
misura del cinquanta per cento.
Art. 5- ter. - 1. Chiunque, fuori delle ipotesi
di affidamento, accoglie un minore che non sia parente e
affine entro il quarto grado, per un periodo di tempo
superiore a sei mesi, deve segnalare il fatto al tribunale per
i minorenni del luogo ove risiede il minore.
2. In caso di omissione della segnalazione di cui al comma
1 si applica la sanzione di cui all'articolo 70, terzo
comma.
Art. 5- quater. - 1. L'affidatario che dimostri
di avere sufficiente capacità economica può chiedere
all'autorità competente per l'affidamento di provvedere
anche
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ai bisogni materiali e morali dei genitori e dei fratelli
conviventi del minore affidato.
2. L'autorità competente ne stabilisce i modi e i tempi,
avuto riguardo alle reciproche disponibilità della famiglia
dell'affidatario e di quella dell'affidato, manifestate per
iscritto.
3. Nei casi di cui al comma 1 è concessa all'affidatario,
per tutta la durata dell'affidamento, una detrazione dal
reddito imponibile pari a lire cinquecentomila, ripartibili in
base agli indici ISTAT, per ogni componente della famiglia del
minore affidato".
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