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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31040
DDL2553-0011
Progetto di legge Camera n. 2553 - testo presentato - (DDL12-2553)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2553. TESTIPDL
...C2553.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2553 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 6. - 1.  L'adozione è consentita ai coniugi non
  separati, alle coppie conviventi da almeno tre anni ed anche a
  persone non coniugate, che non vivono in coppia, a condizione
  che siano idonee ad educare ed istruire ed in grado di
  mantenere i minori che intendono adottare, ed a condizione che
  diano ragionevole affidamento di poter assicurare ai minori un
  ambiente conforme ai princìpi sanciti dall'articolo 1 della
  presente legge.
    2.  Fermo quanto disposto al comma 1, le coppie non
  coniugate sono dichiarate idonee qualora abbiano regolato
  formalmente, da almeno due anni e con scrittura avente data
  certa, il contributo di ciascuno alla conduzione della vita in
  comune, il regime dei beni acquistati durante la convivenza
  nonché i diritti e gli obblighi di ciascuno in caso di
  cessazione della convivenza.
    3.  L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e
  non di più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.  Nel
  caso in cui l'adottando abbia compiuto i dodici anni, ovvero
  presenti un  handicap  accertato ai sensi dell'articolo 4
  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'età degli adottanti può
  superare di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando.  I
  limiti di età possono essere superati in caso di adozione di
  fratelli.
 
                               Pag. 9
 
    4.  Sono consentite ai medesimi adottanti più adozioni anche
  con diverse modalità.
    5.  Gli enti locali assicurano assistenza e sostegno agli
  adottanti che ne facciano richiesta, anche nella fase di
  affidamento preadottivo.  Gli adottanti che accolgono minori di
  età superiore ai dodici anni o con  handicap
  usufruiscono, a richiesta, di un assegno mensile di natura
  alimentare nella misura stabilita con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, erogato tramite il comune dal
  fondo per le adozioni e gli affidamenti".
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2553 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2553 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0009 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=255300 00 FASCIDC=12DDL2553 SORTNAV=0255300 000 00000 ZZDDLC2553 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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