| 1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita ai coniugi non
separati, alle coppie conviventi da almeno tre anni ed anche a
persone non coniugate, che non vivono in coppia, a condizione
che siano idonee ad educare ed istruire ed in grado di
mantenere i minori che intendono adottare, ed a condizione che
diano ragionevole affidamento di poter assicurare ai minori un
ambiente conforme ai princìpi sanciti dall'articolo 1 della
presente legge.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, le coppie non
coniugate sono dichiarate idonee qualora abbiano regolato
formalmente, da almeno due anni e con scrittura avente data
certa, il contributo di ciascuno alla conduzione della vita in
comune, il regime dei beni acquistati durante la convivenza
nonché i diritti e gli obblighi di ciascuno in caso di
cessazione della convivenza.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e
non di più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. Nel
caso in cui l'adottando abbia compiuto i dodici anni, ovvero
presenti un handicap accertato ai sensi dell'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'età degli adottanti può
superare di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando. I
limiti di età possono essere superati in caso di adozione di
fratelli.
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4. Sono consentite ai medesimi adottanti più adozioni anche
con diverse modalità.
5. Gli enti locali assicurano assistenza e sostegno agli
adottanti che ne facciano richiesta, anche nella fase di
affidamento preadottivo. Gli adottanti che accolgono minori di
età superiore ai dodici anni o con handicap
usufruiscono, a richiesta, di un assegno mensile di natura
alimentare nella misura stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, erogato tramite il comune dal
fondo per le adozioni e gli affidamenti".
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