| 1. I commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 4
maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono
trasmettere mensilmente al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede,
l'elenco nominativo dei minori ricoverati; agli elenchi sono
allegati, trimestralmente, rapporti con l'indicazione, per
ciascuno dei minori, delle condizioni psicofisiche, della
frequenza scolastica e dello stato dei rapporti coi genitori e
con altri parenti.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni può ispezionare gli istituti in qualsiasi momento,
anche avvalendosi della polizia giudiziaria, e deve procedere
all'ispezione almeno ogni tre mesi, allo scopo di rilevare le
situazioni
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di probabile abbandono dei minori. Le situazioni di abbandono
rilevate a seguito delle ispezioni, ovvero in base alle
informazioni, ricevute ai sensi del quarto comma, sono
segnalate immediatamente al tribunale per i minorenni, per i
provvedimenti conseguenti".
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