| 1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio
1984, n. 183, è sostituito dal seguente:
"Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice
da lui delegato, ricevute le informazione di cui all'articolo
9, dispone immediatamente tramite i servizi locali e gli
organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti, da
effettuarsi entro quindici giorni, sulle condizioni giuridiche
e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive
ai fini di verificare se sussista lo stato di abbandono".
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