| 1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 4 maggio
1983, n. 184, dopo le parole: "per i minorenni provvede", è
inserita la parola: "immediatamente".
2. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 maggio
1983, n. 184, dopo le parole: "provvede immediatamente", sono
inserite le seguenti: ", comunque non oltre trenta giorni dal
momento in cui se ne ha notizia,".
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