| 1. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 4 maggio
1983, n. 184, dopo le parole: "entro un congruo termine", sono
inserite le seguenti: "comunque non superiore a trenta giorni
decorrenti dal momento in cui è pervenuta la notizia della
loro esistenza,".
Pag. 11
2. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il
presidente del tribunale dei minorenni o il giudice delegato,
ove ne ravvisi l'opportunità impartisce immediatamente con
decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee
a garantire l'assistenza morale, stabilendo al tempo stesso
periodici accertamenti, da effettuare almeno ogni novanta
giorni, da eseguire direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato
l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il
minore e la famiglia".
| |