| 1. L'articolo 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Nel caso in cui i genitori ed i
parenti di cui all'articolo 12 risultino irreperibili, ovvero
non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio,
il tribunale per i minorenni provvede immediatamente alla loro
convocazione entro trenta giorni ai sensi degli articoli 140 e
143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche
tramite gli organi di pubblica sicurezza".
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