| 1. Al terzo comma dell'articolo 17, della legge 4 maggio
1983, n. 184, dopo le parole: "dalla pronuncia e notificata",
sono inserite le seguenti: "d'ufficio, entro cinque
giorni,".
2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o
il curatore speciale possono proporre ricorso per cassazione
entro trenta giorni dalla notifica; il ricorso è assegnato
alla sezione entro quindici giorni dal deposito; l'udienza per
la discussione si tiene entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione. La corte deposita immediatamente il
dispositivo della decisione che è comunicato, entro due
giorni, a cura della cancelleria, al tribunale che ha emesso
il provvedimento di primo grado".
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