| 1. Dopo l'articolo 20 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 20- bis. - 1. Le persone che hanno
ottenuto la dichiarazione di idoneità e che siano dipendenti
di pubbliche amministrazioni, ovvero, qualora siano dipendenti
di imprese o soggetti privati, lo consentano i contratti
collettivi di lavoro applicabili, possono chiedere di essere
collocate in aspettativa non retribuita per il tempo trascorso
all'estero ai fini dell'adozione, per un periodo massimo di
tre mesi.
2. Le spese sostenute per i viaggi sono detraibili ai fini
fiscali".
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