| 1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le persone che intendono adottare devono presentare
domanda al tribunale per i minorenni documentando il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 6, specificando l'eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli. E' ammissibile la
presentazione di più domande anche successive a più tribunali
per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione.
I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi alle
medesime persone, agli altri tribunali; gli atti possono
altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo
quattro anni e può essere rinnovata.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i
requisiti di cui all'articolo 6, dispone entro cinque giorni
dalla presentazione della domanda l'esecuzione delle adeguate
indagini di cui al terzo comma e sceglie fra le persone che
hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.";
c) al terzo comma, la parola: "dovranno" è
sostituita dalle seguenti: "devono essere effettuate entro
novanta giorni e devono".
d) al quarto comma, dopo le parole: "dispone
l'affidamento preadottivo" sono inserite le seguenti: "non
appena possibile".
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