| 1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo o di
figlio riconosciuto, a secondo che gli adottanti siano o non
siano uniti in matrimonio. L'adottato da una coppia assume il
cognome del padre".
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