| 1. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "I coniugi i quali",
sono sostituite dalle seguenti: "Le persone che", e dopo le
parole: "all'adozione" sono aggiunte le seguenti:
"documentando il possesso dei requisiti di cui all'articolo
6";
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito
dal seguente: "Il tribunale, accertata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 6, dispone entro cinque giorni
dalla presentazione della domanda, adeguate indagini, che
devono concludersi entro i successivi novanta giorni."; al
secondo periodo, la parola: "coniugi" è soppressa;
c) al terzo comma, dopo le parole: "sentito il
pubblico ministero", sono inserite le seguenti: "entro
sessanta giorni dalla richiesta";
d) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Il pubblico ministero dovrà pronunciarsi entro trenta
giorni.
Il provvedimento sulla idoneità all'adozione dovrà essere
emanato entro un anno dalla domanda.
La domanda decade dopo quattro anni dalla presentazione, e
può essere rinnovata".
| |