| 1. L'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'ingresso nello Stato a scopo di
adozione di stranieri minori di anni quattordici è consentito
solo quando vi sia un provvedimento di adozione o di
affidamento preadottivo del minore emanato da una autorità
straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in
Italia o nello Stato estero, ovvero un provvedimento di
affidamento a fini di adozione.
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2. Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra l'Italia
e altri Stati può essere riconosciuta validità per l'ingresso
in Italia a fini adozionali anche a provvedimenti di autorità
straniere diversi da quelli di cui al comma 1, purché sia
garantita la sussistenza della volontà dei genitori di
abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una
reale situazione di abbandono.
3. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è
stato emesso dichiara la conformità dello stesso alla
legislazione di quello Stato".
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