| 1. Dopo l'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 38- bis. - 1. Il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale e con il Ministro di
grazia e giustizia, istituisce l'Ufficio per le adozioni
internazionali. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro, è stabilita la dotazione organica
dell'Ufficio.
2. L'Ufficio provvede:
a) a promuovere i contatti e i rapporti con i Paesi
donatori, in vista del raggiungimento di accordi bilaterali in
materia di adozioni;
Pag. 17
b) a vigilare sulle procedure di adozione
internazionale, ed in particolare sull'attività degli enti e
delle organizzazioni di cui all'articolo 38;
c) a tenere l'elenco degli enti e delle
organizzazioni di cui all'articolo 38;
d) a fornire informazioni a privati".
2. L'Ufficio per le adozioni internazionali, di cui
all'articolo 38- bis della legge n. 184 del 1983,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è istituito
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
| |