| 1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'adozione dei minori è consentita, anche in mancanza
della dichiarazione di adottabilità, disciplinata dal capo II
del titolo II, se è richiesta:
a) da persone unite al minore da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da rapporto affettivo stabile
e duraturo, preesistente alla perdita dei genitori, quando il
minore è orfano di entrambi i genitori; la stessa disposizione
si applica al minore orfano di uno dei due genitori, allorché
il genitore superstite è permanentemente inidoneo o impedito
ad allevarlo personalmente;
b) dal coniuge, nel caso in cui il minore è
figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge;
c) da qualunque persona idonea allorché, tenuto
conto esclusivamente dell'interesse del minore, è constatata
l'evidente inopportunità di procedere alle dichiarazioni di
adottabilità.";
b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età
della persona che
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intende adottare. Nel caso previsto dal primo comma, lettera
b), tale limite può essere ridotto, in considerazione di
validi motivi inerenti alla stabilità ed equilibrio del nucleo
familiare".
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