| 1. Il secondo comma dell'articolo 70, della legge 4 maggio
1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici e
privati, che omettono di trasmettere mensilmente al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni l'elenco dei minori ricoverati o lo trasmettono con
informazioni parziali o inesatte, sono puniti con la sanzione
consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire
1.500.000 e non superiore a lire 3.000.000".
| |