| 1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 72- bis. - 1. Salvo il caso di esercizio
del mandato professionale, per la rappresentanza e
l'assistenza della parte in giudizio, chiunque svolge, per
conto di terzi, pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri, in mancanza dell'iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 38- bis, è punito con la pena della
reclusione fino a due anni o della multa fino a lire
4.000.000.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano congiuntamente ai
legali rappresentanti ed ai responsabili di associazioni o di
agenzie costituite appositamente per trattare le pratiche di
adozione.
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3. Le pene previste dal comma 1 si applicano, diminuite, a
coloro che si rivolgono ad associazioni, ad enti o a persone
non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38- bis. A
questo fine, presso ogni ufficio giudiziario minorile è
conservata copia dell'elenco aggiornato degli enti e delle
organizzazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo
38- bis; copia dell'elenco è consegnata, a cura della
cancelleria, ai coniugi dichiarati idonei all'adozione di
minori stranieri. Copia aggiornata dell'elenco è trasmessa
entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio per gli
affidamenti e le adozioni".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 72 bis della
legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, entrano in vigore sei mesi dopo
l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 36, comma 3,
della presente legge.
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