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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31066
DDL2553-0037
Progetto di legge Camera n. 2553 - testo presentato - (DDL12-2553)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C2553. TESTIPDL
...C2553.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2553 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 81 della legge 5 maggio 1983, n. 184,
  sono aggiunti i seguenti:
    "Art. 81- bis.  - 1.  Presso i centri per la
  giustizia minorile sono tenuti ed aggiornati costantemente gli
  albi delle persone disponibili ed idonee ad assumere
  l'incarico di tutore provvisorio o di curatore speciale dei
  minori; copia aggiornata dell'albo è trasmessa entro il 31
  dicembre di ogni anno all'Osservatorio per gli affidamenti e
  le adozioni.
    2.  Le domande di iscrizione all'albo sono valutate e le
  cancellazioni sono decise
 
                              Pag. 20
 
  dalla commissione prevista dal decreto del Presidente della
  Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.
    3.  In tutti i casi di nomina del tutore provvisorio o del
  curatore speciale, previsti dalle disposizioni vigenti in
  materia di tutela dei minori, il giudice si avvale
  esclusivamente delle persone iscritte negli albi indicati al
  comma 1.
    Art. 81- ter.  - 1.  Con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di
  grazia e giustizia e con il Ministro per la famiglia e la
  solidarietà sociale, è istituita una Commissione per lo studio
  e la proposta di princìpi generali, al fine dell'elaborazione
  di un disegno di legge di delegazione per la riforma ed il
  riordino della legislazione in materia minorile, secondo i
  criteri fissati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
  approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge
  27 maggio 1991, n. 178.
    Art. 81- quater.  - 1.  Il Ministero di grazia e
  giustizia cura l'istituzione di corsi di aggiornamento
  professionale per i magistrati e per gli esperti addetti ai
  tribunali per i minorenni, per avvocati e procuratori e per
  consulenti tecnici sulle materie concernenti le problematiche
  minorili, anche con riferimento specifico all'adozione ed
  all'affidamento; a tal fine può stipulare convenzioni con enti
  o associazioni private, di comprovata esperienza e serietà,
  che operano nel settore della tutela dei minori e delle
  famiglie.
    Art. 81- quinques.  - 1.  E' istituito l'ufficio
  dell'Avvocato del bambino.  L'ufficio ha sede presso ciascun
  tribunale per i minorenni.
    2.  L'avvocato del bambino è nominato dal Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale, ed è prescelto
  preferibilmente tra esperti in psicologia infantile, dura in
  carica quattro anni, e può essere riconfermato.
    3.  L'ufficio è composto dall'Avvocato del bambino e dal
  personale ausiliario, secondo le piante organiche che, per
  ciascuna sede, saranno stabilite con decreto del Ministro per
  la famiglia e la solidarietà
 
                              Pag. 21
 
  sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e
  del tesoro, i quali ne stabiliranno anche il trattamento
  economico.  Le dotazioni ed i fondi necessari al funzionamento
  degli uffici saranno fissati annualmente dalla legge
  finanziaria.
    4.  L'avvocato del bambino, al fine di tutelare i diritti e
  gli interessi dei minori, può intervenire in tutti i
  procedimenti previsti dalla presente legge.  Egli ha facoltà,
  ancor prima di esercitare l'intervento, di esaminare i
  documenti e di estrarne copia.
    5.  Restano ferme le disposizioni vigenti sulla
  rappresentanza, anche processuale, dei minori; tuttavia
  l'avvocato del bambino può formulare istanze e assumere
  conclusioni anche difformi da quelle delle altre parti.
    6.  L'avvocato del bambino può intervenire personalmente nei
  procedimenti e può farsi rappresentare da avvocati e
  procuratori, gli onorari dei quali sono ridotti della metà.
    Art. 81- sexies.  - 1.  E' istituito presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
  affari sociali - il "Fondo centrale per gli affidamenti e le
  adozioni" per il finanziamento ed il sostegno delle comunità
  di tipo familiare.
    2.  Il Fondo eroga, per il tramite delle regioni,
  finanziamenti ai comuni:
        a)  per gli interventi dei servizi sociali in favore
  delle famiglie a rischio, di quelle temporaneamente inidonee
  ad assistere i figli, di quelle che adottano e degli
  affidatari e delle comunità di tipo familiare, previsti dagli
  articoli 1- bis,  2, 4, 5, 5- bis  e 6;
        b)  per l'erogazione degli assegni e contributi in
  favore delle famiglie in difficoltà, degli adottanti, degli
  affidatari e delle comunità di tipo familiare previsti dagli
  articoli 2, 5- bis  e 6, nonché del presente articolo.
    3.  Il Fondo è annualmente ripartito entro il 30 settembre
  di ciascun anno tra le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano che ne facciamo richiesta con
 
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  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro per la famiglia e la solidarietà
  sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in
  proporzione al numero degli abitanti con eventuali correttivi
  in base al fabbisogno indicato dalle regioni ed ai dati sul
  fenomeno forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo
  81- septies.
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  definiscono i presupposti, i criteri e le procedure per
  l'assegnazione e la ripartizione delle somme e provvedono,
  entro quindici giorni dalla effettiva disponibilità, alla
  attribuzione ai comuni richiedenti.
    5.  I sindaci entro trenta giorni dalla comunicazione delle
  disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi
  agli enti locali, alle famiglie, agli affidatari ed alle
  comunità di tipo familiare che ne abbiano fatto tempestiva e
  documentata richiesta.
    6.  Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
  siano sufficienti a coprire le richieste inoltrate, il sindaco
  le ripartisce con precedenza per le domande presentate dalle
  comunità di tipo familiare che accolgono minori con
  handicap  e da quelle in situazioni di documentato
  disagio economico.
    7.  I contributi devono essere erogati entro quindici giorni
  dall'assegnazione ai comuni.
    8.  I soggetti interessati devono presentare domanda al
  sindaco del comune di residenza con l'indicazione delle spese
  previste entro il 1^ marzo di ciascun anno.
    9.  Per gli anni 1996 e 1997 la domanda deve essere
  presentata entro il 31 luglio di detti anni.
    10.  Alla domanda devono essere allegate le certificazioni
  trascritte dalle regioni e dalle province autonome.
    11.  Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi
  dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
  stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base
  delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla
  regione.
    12.  La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
  e trasmette entro
 
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  trenta giorni al Ministro per la famiglia e la solidarietà
  sociale la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
  Fondo di cui all'articolo 81- ter.
    13.  Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con lire 30
  miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998.
    Art. 81- septies.  - 1.  Con decreto del
  Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro di grazia e giustizia e del Ministro per la famiglia
  e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale
  per l'affidamento e l'adozione, presieduto dal Ministro di
  grazia e giustizia o da un suo delegato, e composto da un
  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali, uno del Ministero degli
  affari esteri, uno del Ministero dell'interno, nonché da un
  rappresentante delle regioni, un rappresentante dei comuni,
  due rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore
  in almeno sei regioni e due esperti.
    2.  L'Osservatorio, che si avvale del personale dell'ufficio
  centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e
  giustizia, ha i seguenti compiti:
        a)  provvedere alla raccolta dei dati trasmessi
  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
  concernenti l'anagrafe dei minori in stato di abbandono, in
  istituto, in affidamento o in adozione ed i registri delle
  famiglie ritenute idonee ad adottare e delle comunità
  familiari;
        b)  promuovere ricerche e studi in Italia e
  all'estero;
        c)  raccogliere dati completi sui servizi sociali in
  materia di adozione e di affidamento;
        d)  promuovere iniziative informative
  sull'affidamento e l'adozione, anche al fine di
  incentivarle.
    Art. 81- octies.  - 1.  Le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano istituiscono:
        a)  un'anagrafe dei minori in stato di abbandono, in
  istituto, in affidamento o in
 
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  adozione, con indicazione dell'affidatario, famiglia,
  cumunità di tipo familiare o istituto presso cui i minori si
  trovano;
        b)  un registro delle famiglie ritenute idonee ad
  adottare;
        c)  un albo delle comunità di tipo familiare.
    2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  trasmettono semestralmente all'Osservatorio di cui
  all'articolo 81- septies  copia aggiornata dei dati
  anagrafici, del registro e dell'albo di cui al comma 1,
  lettera  c).
    Art. 81- nonies.  - 1.  Le comunità di tipo
  familiare di cui all'articolo 2 possono beneficiare, su
  richiesta, di contributi per il mantenimento dei minori in
  affidamento.
    2.  L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 81- octies
  è condizione necessaria per le comunità di tipo familiare
  per accedere ai contributi pubblici.
    3.  Hanno diritto ad essere iscritte all'albo di cui
  all'articolo 81- octies  le comunità di tipo familiare che
  ne facciano espressa richiesta, documentando il possesso dei
  requisiti di cui all'articolo 2 nonché degli ulteriori
  requisiti necessari per l'iscrizione definiti dalle regioni e
  province autonome di Trento e di Bolzano.
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  determinano inoltre i criteri per la revisione periodica
  dell'albo al fine di verificare il permanere dei requisiti ed
  il regolare svolgimento dell'attività da parte delle comunità
  di tipo familiare iscritte e dispongono la cancellazione
  dall'albo con provvedimento motivato.
    5.  Le comunità di tipo familiare iscritte all'albo sono
  tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
  entrate di cui al presente articolo con l'indicazione dei
  soggetti eroganti".
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2553 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2553 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=025 PAGFIN=0024 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=255300 00 FASCIDC=12DDL2553 SORTNAV=0255300 000 00000 ZZDDLC2553 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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