| 1. Dopo l'articolo 81 della legge 5 maggio 1983, n. 184,
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 81- bis. - 1. Presso i centri per la
giustizia minorile sono tenuti ed aggiornati costantemente gli
albi delle persone disponibili ed idonee ad assumere
l'incarico di tutore provvisorio o di curatore speciale dei
minori; copia aggiornata dell'albo è trasmessa entro il 31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio per gli affidamenti e
le adozioni.
2. Le domande di iscrizione all'albo sono valutate e le
cancellazioni sono decise
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dalla commissione prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.
3. In tutti i casi di nomina del tutore provvisorio o del
curatore speciale, previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei minori, il giudice si avvale
esclusivamente delle persone iscritte negli albi indicati al
comma 1.
Art. 81- ter. - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia e con il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, è istituita una Commissione per lo studio
e la proposta di princìpi generali, al fine dell'elaborazione
di un disegno di legge di delegazione per la riforma ed il
riordino della legislazione in materia minorile, secondo i
criteri fissati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge
27 maggio 1991, n. 178.
Art. 81- quater. - 1. Il Ministero di grazia e
giustizia cura l'istituzione di corsi di aggiornamento
professionale per i magistrati e per gli esperti addetti ai
tribunali per i minorenni, per avvocati e procuratori e per
consulenti tecnici sulle materie concernenti le problematiche
minorili, anche con riferimento specifico all'adozione ed
all'affidamento; a tal fine può stipulare convenzioni con enti
o associazioni private, di comprovata esperienza e serietà,
che operano nel settore della tutela dei minori e delle
famiglie.
Art. 81- quinques. - 1. E' istituito l'ufficio
dell'Avvocato del bambino. L'ufficio ha sede presso ciascun
tribunale per i minorenni.
2. L'avvocato del bambino è nominato dal Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, ed è prescelto
preferibilmente tra esperti in psicologia infantile, dura in
carica quattro anni, e può essere riconfermato.
3. L'ufficio è composto dall'Avvocato del bambino e dal
personale ausiliario, secondo le piante organiche che, per
ciascuna sede, saranno stabilite con decreto del Ministro per
la famiglia e la solidarietà
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sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e
del tesoro, i quali ne stabiliranno anche il trattamento
economico. Le dotazioni ed i fondi necessari al funzionamento
degli uffici saranno fissati annualmente dalla legge
finanziaria.
4. L'avvocato del bambino, al fine di tutelare i diritti e
gli interessi dei minori, può intervenire in tutti i
procedimenti previsti dalla presente legge. Egli ha facoltà,
ancor prima di esercitare l'intervento, di esaminare i
documenti e di estrarne copia.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla
rappresentanza, anche processuale, dei minori; tuttavia
l'avvocato del bambino può formulare istanze e assumere
conclusioni anche difformi da quelle delle altre parti.
6. L'avvocato del bambino può intervenire personalmente nei
procedimenti e può farsi rappresentare da avvocati e
procuratori, gli onorari dei quali sono ridotti della metà.
Art. 81- sexies. - 1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali - il "Fondo centrale per gli affidamenti e le
adozioni" per il finanziamento ed il sostegno delle comunità
di tipo familiare.
2. Il Fondo eroga, per il tramite delle regioni,
finanziamenti ai comuni:
a) per gli interventi dei servizi sociali in favore
delle famiglie a rischio, di quelle temporaneamente inidonee
ad assistere i figli, di quelle che adottano e degli
affidatari e delle comunità di tipo familiare, previsti dagli
articoli 1- bis, 2, 4, 5, 5- bis e 6;
b) per l'erogazione degli assegni e contributi in
favore delle famiglie in difficoltà, degli adottanti, degli
affidatari e delle comunità di tipo familiare previsti dagli
articoli 2, 5- bis e 6, nonché del presente articolo.
3. Il Fondo è annualmente ripartito entro il 30 settembre
di ciascun anno tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che ne facciamo richiesta con
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in
proporzione al numero degli abitanti con eventuali correttivi
in base al fabbisogno indicato dalle regioni ed ai dati sul
fenomeno forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo
81- septies.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono i presupposti, i criteri e le procedure per
l'assegnazione e la ripartizione delle somme e provvedono,
entro quindici giorni dalla effettiva disponibilità, alla
attribuzione ai comuni richiedenti.
5. I sindaci entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi
agli enti locali, alle famiglie, agli affidatari ed alle
comunità di tipo familiare che ne abbiano fatto tempestiva e
documentata richiesta.
6. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
siano sufficienti a coprire le richieste inoltrate, il sindaco
le ripartisce con precedenza per le domande presentate dalle
comunità di tipo familiare che accolgono minori con
handicap e da quelle in situazioni di documentato
disagio economico.
7. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni
dall'assegnazione ai comuni.
8. I soggetti interessati devono presentare domanda al
sindaco del comune di residenza con l'indicazione delle spese
previste entro il 1^ marzo di ciascun anno.
9. Per gli anni 1996 e 1997 la domanda deve essere
presentata entro il 31 luglio di detti anni.
10. Alla domanda devono essere allegate le certificazioni
trascritte dalle regioni e dalle province autonome.
11. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base
delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla
regione.
12. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
e trasmette entro
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trenta giorni al Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
Fondo di cui all'articolo 81- ter.
13. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998.
Art. 81- septies. - 1. Con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia e del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale
per l'affidamento e l'adozione, presieduto dal Ministro di
grazia e giustizia o da un suo delegato, e composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Ministero degli
affari esteri, uno del Ministero dell'interno, nonché da un
rappresentante delle regioni, un rappresentante dei comuni,
due rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore
in almeno sei regioni e due esperti.
2. L'Osservatorio, che si avvale del personale dell'ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e
giustizia, ha i seguenti compiti:
a) provvedere alla raccolta dei dati trasmessi
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
concernenti l'anagrafe dei minori in stato di abbandono, in
istituto, in affidamento o in adozione ed i registri delle
famiglie ritenute idonee ad adottare e delle comunità
familiari;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) raccogliere dati completi sui servizi sociali in
materia di adozione e di affidamento;
d) promuovere iniziative informative
sull'affidamento e l'adozione, anche al fine di
incentivarle.
Art. 81- octies. - 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono:
a) un'anagrafe dei minori in stato di abbandono, in
istituto, in affidamento o in
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adozione, con indicazione dell'affidatario, famiglia,
cumunità di tipo familiare o istituto presso cui i minori si
trovano;
b) un registro delle famiglie ritenute idonee ad
adottare;
c) un albo delle comunità di tipo familiare.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono semestralmente all'Osservatorio di cui
all'articolo 81- septies copia aggiornata dei dati
anagrafici, del registro e dell'albo di cui al comma 1,
lettera c).
Art. 81- nonies. - 1. Le comunità di tipo
familiare di cui all'articolo 2 possono beneficiare, su
richiesta, di contributi per il mantenimento dei minori in
affidamento.
2. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 81- octies
è condizione necessaria per le comunità di tipo familiare
per accedere ai contributi pubblici.
3. Hanno diritto ad essere iscritte all'albo di cui
all'articolo 81- octies le comunità di tipo familiare che
ne facciano espressa richiesta, documentando il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 nonché degli ulteriori
requisiti necessari per l'iscrizione definiti dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
determinano inoltre i criteri per la revisione periodica
dell'albo al fine di verificare il permanere dei requisiti ed
il regolare svolgimento dell'attività da parte delle comunità
di tipo familiare iscritte e dispongono la cancellazione
dall'albo con provvedimento motivato.
5. Le comunità di tipo familiare iscritte all'albo sono
tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui al presente articolo con l'indicazione dei
soggetti eroganti".
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