| 1. Il decreto di cui all'articolo 81- ter della legge
4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 35 della
presente legge è
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emanato entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
2. Gli atti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di cui agli articoli 81- octies e
81- nonies, introdotti dall'articolo 35 della presente
legge, devono essere emanati entro sessanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è emanato il relativo regolamento di
attuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
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