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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31074
DDL2555-0002
Progetto di legge Camera n. 2555 - testo presentato - (DDL12-2555)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2555. TESTIPDL
...C2555.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2555 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! --   L'articolo 49 della
  Costituzione afferma che "tutti i cittadini hanno diritto di
  associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
  democratico a determinare la politica nazionale".
    Il metodo democratico è, dunque, il cardine fondamentale
  della vita dei partiti e, pertanto, il suo affievolirsi
  inceppa tutti i meccanismi pubblici.
    La necessità di salvaguardare la libera e democratica
  formazione della volontà dei partiti e l'autonomia dei loro
  eletti fu avanzata da Mortati e da don Sturzo allorché la
  nostra Repubblica compiva i primi passi.  Le loro proposte non
  furono tradotte in testi legislativi perché si sottovalutarono
  i pericoli incombenti sulla nostra fragile democrazia e perché
  scrupoli di carattere costituzionale, ormai superati,
  consiglia- rono il rinvio del varo di un'ampia
  regolamentazione della vita dei partiti.  Ora, i
  nodi sono venuti al pettine e, dopo l'approvazione di una
  serie di leggi - da quella sulla presentazione delle liste
  elettorali a quella sul finanziamento pubblico - i partiti non
  possono più essere considerati "associazioni non
  riconosciute", sottratte a qualsiasi tipo di norma.
    Nonostante ciò, la presente proposta di legge non apre una
  problematica di carattere costituzionale in quanto non
  pretende di addentrarsi nella materia della regolamentazione.
  Essa vuole identificare la portata e, quindi, la natura di
  taluni atti dei partiti quando questi assumono particolare
  rilevanza per i loro riflessi sull'ordinamento del Paese.  La
  proposta di legge non muta, quindi, lo  status  dei
  partiti, mentre "qualifica" la natura giuridica specie dei
  deliberati, da quelli sezionali a quelli regionali, destinati
  a determinare la formazione della volontà politica del partito
  e della sua gestione.
 
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    Oggi, questi deliberati sono impugnabili solo dagli
  iscritti di fronte alle loro magistrature interne e non esiste
  alcuna tutela nei confronti dei cittadini, anch'essi
  interessati al "retto funzionamento di un organo della vita
  pubblica", qual è il partito.
    Dando ai deliberati, per i quali è richiesta la
  verbalizzazione in base agli statuti interni delle formazioni
  politiche, valore di "atti pubblici", si ridurranno quanto
  meno le certificazioni non veritiere e si assicurerà una
  maggiore tutela dell'interesse pubblico.
    Se è vero, come è vero, che i partiti sono
  costituzionalmente fonte della formazione e gestione della
  politica nazionale, non è accettabile che solo i loro soci
  siano abilitati a denunciare le violazioni inerenti al dettato
  dell'articolo 49 della Costituzione.
  Oggetto della proposta di legge.
    L'articolo 49 della nostra Costituzione detta: "Tutti i
  cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
  per concorrere con metodo democratico a determinare la
  politica nazionale".
    La proposta di legge che si propone mira a garantire
  l'applicazione di questa norma costituzionale, non di rado
  disattesa nella pratica interna dei partiti. "I partiti sono
  ormai strutturalmente un organo della vita pubblica e
  burocratica del Paese.  Si può dire che il Paese intero è
  interessato al loro retto funzionamento".  (Pietro Nenni -
  congresso di Milano, 1961).
    Tale esigenza era stata già avvertita in precedenza, fin
  dalla fondazione della Repubblica, sia da Mortati che da don
  Sturzo, presentatori di articolate proposte di legge dirette a
  regolamentare la vita dei partiti.
    Queste iniziative legislative hanno costituito, nelle
  successive legislature, la base di altre proposte provenienti
  da quasi tutti i settori parlamentari.  Tutte hanno avuto come
  motivazione la preoccupazione di assicurare il corretto
  funzionamento dei meccanismi democratici dei partiti in
  relazione alla formazione della loro volontà politica, alla
  partecipazione dei cittadini alla loro vita, alla formazione
  delle liste dei candidati nelle elezioni e, infine,
  all'utilizzo del finanziamento pubblico.  Fino ad ora il
  Parlamento non ha legiferato in materia, nonostante
  l'approvazione di leggi come quelle riguardanti il
  finanziamento pubblico e la legge riguardante la presentazione
  da parte dei partiti delle liste dei candidati e dei
  contrassegni per le elezioni politiche.  Leggi che hanno
  avviato una regolamentazione dei partiti.  Il perché di questo
  vuoto è ben noto.  Gli apparati dei partiti - come aveva
  previsto Mortati - tentano di "soffocare l'effettiva
  partecipazione di tutti gli aderenti alla formazione della
  volontà e della linea di condotta del partito".  Sul piano
  formale, gli avversari della regolamentazione dei partiti
  sostengono che la nostra Costituzione, al contrario di quelle
  di altri Paesi, non prevede l'ingerenza dello Stato in
  materia.  E questo argomento fu usato, a suo tempo, non a caso,
  da Togliatti e da Almirante per opporsi al riconoscimento
  giuridico della funzione pubblica dei partiti quale premessa
  del loro finanziamento statale.
    Questo, infatti, a loro avviso, avrebbe comportato il
  controllo sulla gestione dei finanziamenti e, poi,
  sull'esistenza di regole democratiche al loro interno.
    Certamente, non si possono sostenere fondate argomentazioni
  di carattere costituzionale contro l'emanazione di una norma
  che è intesa non a regolamentare la vita interna dei partiti,
  bensì a garantire l'applicazione della stessa Costituzione.  E'
  questo il caso della presente proposta di legge.  Non si
  proporrà, infatti, una regolamentazione, che potrebbe dar
  luogo a disquisizioni, bensì una semplice definizione della
  natura e, quindi, del peso giuridico dei deliberati più
  importanti dei partiti, rinviando ad altre iniziative la pur
  urgente determinazione della natura pubblica dei partiti con
  quanto ne consegue.
    Se i partiti sono lo strumento di esercizio della sovranità
  popolare, le loro disfunzioni inceppano le istituzioni e con
  esse il sistema democratico.
 
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  Alcuni precedenti e proposte.
  1)  Progetto Mortati (1945).
    Già in epoca anteriore alla Costituzione Mortati, nel 1945,
  elaborava un progetto di legge che proponeva una disciplina
  dei requisiti dei raggruppamenti politici, legittimati a
  presentare liste di candidati.  Era già implicita in questo
  progetto una tendenza a garantire - in vista della funzione
  pubblicistica dei partiti - un metodo democratico al loro
  interno.  La proposta Mortati, fatta in vista della formazione
  delle liste dei candidati dei partiti per l'elezione
  dell'Assemblea costituente, prescriveva all'articolo 9:
  "All'Assemblea di ogni sezione deve essere presente un
  pubblico notaio, con il compito di accertare l'osservanza
  delle norme prescritte per la sua validità dal regolamento di
  organizzazione del raggruppamento e stendere il processo
  verbale della seduta.  Dev'essere in ogni caso richiesto,
  perché si possa ritenere validamente costituita l'assemblea
  stessa, che sia presente almeno un terzo degli iscritti".
  All'articolo 17 era detto: "Contro le violazioni delle
  precedenti norme qualunque cittadino può presentare ricorso
  alle commissioni mandamentali di cui all'articolo 11 del
  decreto ministeriale 24 ottobre 1944, quando le inadempienze
  denunciate riguardino la fase svolgentesi presso le sezioni,
  oppure alla corte d'appello del capoluogo della circoscrizione
  o a quella della città più popolosa, che sia sede di tale
  organo giurisdizionale, o infine a quella di Roma negli altri
  casi".
    Non si può non riconoscere a queste proposte la posizione
  di un complesso di rigide e lucide garanzie a salvaguardia
  della regola democratica interna alle istituzioni partitiche
  per impedire che gli apparati tentino di "soffocare
  l'effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla
  formazione della volontà e della linea di condotta del
  partito".  Che fenomeni di disfunzione si possano verificare ci
  è testimoniato, per l'appunto, dalle provvidenze legislative
  statunitensi cui si accosta il progetto Mortati.  Queste hanno
  posto mente alle influenze nocive di particolari gruppi, o
  correnti di pressione, togliendo dall'ombra, o da un disordine
  anarchico, quella importante parte del processo formativo
  della volontà nazionale che si svolge all'interno delle
  istituzioni partitiche e nella formazione delle liste
  elettorali.
  2)  Progetto Sturzo - 1958 (ripreso integralmente nel 1961
  dal senatore D'Ambrosio).
    Era inteso a moralizzare la vita dei partiti e, quindi, ad
  assicurare la corretta gestione democratica.  Nella relazione
  al progetto di legge era detto: "Noi abbiamo una struttura
  partitica le cui spese aumentano di anno in anno in maniera
  tale da superare ogni immaginazione.  Tali somme possono venire
  da fonti impure; non sono mai libere e spontanee offerte di
  soci e di simpatizzanti".
    Il fondatore del Partito popolare italiano sottolineava,
  quindi, il suo grande timore, quello dell'inquinamento dei
  meccanismi democratici dei partiti sostenendo: "C'è chi accusa
  l'apparato dei partiti, il quale, discriminando i candidati
  della stessa lista, ne determina l'accaparramento di voti a
  favore degli uni con danno degli altri.  Non mancano indizi
  circa il patrocinio politico che enti statali e privati si
  assicurano in Parlamento favorendo l'elezione di chi possa
  sostenere e difendere i propri interessi..." E soggiungeva
  che, con ciò, "si diffonde nel Paese il senso di sfiducia nel
  sistema parlamentare".  Questi "i motivi fondamentali che
  rendono urgenti i provvedimenti da me proposti ...". "Per
  ottenere questi scopi di pubblica moralizzazione - prosegue
  don Sturzo - occorre anzitutto affrontare il problema
  giuridico della figura e dell'attività dei partiti".  Egli,
  quindi, ricorda la norma costituzionale in base alla quale
  (articolo 49) "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
  liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
  determinare la politica nazionale" e quella (articolo 67) che
  dichiara che "ogni membro del Parlamento rappresenta la
  Nazione ed esercita
 
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  le sue funzioni senza vincolo di mandato" e sostiene che "la
  Costituzione implicitamente contiene tutto quel che si può
  esplicitare in leggi per mantenere puro, alto e indipendente
  l'ufficio di rappresentante della Nazione..." e "per precisare
  le responsabilità occorre anzitutto che il partito, pur
  conservando la libertà che deve avere il cittadino nella
  propria attività politica, sia legalmente riconoscibile ed
  essere posto in grado di assumere anche di fronte alla legge
  le proprie responsabilità.  A questo scopo con il disegno di
  legge, che ho l'onore di presentare, viene fatto obbligo ai
  rappresentanti dei partiti di depositare nella Cancelleria del
  tribunale competente lo statuto e le successive variazioni,
  firmato dal presidente e dal segretario generale.  Questo atto
  basta per potere attribuire al partito la personalità
  giuridica e in tale veste potere anche possedere beni stabili
  e mobili senza alcuna autorizzazione preventiva".
    Con l'approvazione della legge 2 maggio 1974, n. 195,
  concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei
  partiti politici, essi hanno assunto, indubbiamente, una veste
  giuridica che non può non imporre loro il rispetto del "metodo
  democratico" nella loro vita interna, venendosi a configurare
  la necessità di delineare precisi obblighi.
  3)  Congresso del PSI (1961) - Convegno DC (1963).
    Al congresso socialista di Milano nel 1961 Pietro Nenni
  affermava: "I partiti sono oramai strutturalmente un organo
  della vita pubblica e burocratica del Paese.  Si può dire che
  il Paese intero è interessato al loro retto funzionamento".
    Nel 1963 l'onorevole Taviani, al convegno di San Pellegrino
  della DC, affermava con chiarezza che il problema del
  funzionamento dei partiti doveva trovare "un'adeguata
  soluzione onde evitare episodi di malcostume".  Nello stesso
  convegno l'onorevole Leone, allora Presidente del Consiglio
  dei ministri, ribadiva "la piena convinzione che il
  funzionamento dei partiti fosse indispensabile per concorrere
  con metodo democratico a determinare la politica
  nazionale".
  4)  Schema di regolamentazione della commissione studi
  costituzionali del PRI (1965).
    Nel marzo del 1965 la commissione affari costituzionali del
  PRI intese fissare alcuni capisaldi d'un possibile  ius
  commune  dei partiti in via legislativa, togliendo loro
  l'attuale condizione di associazione non riconosciuta.
    Il riconoscimento ai partiti della personalità giuridica -
  si disse - costituisce il presupposto imprescindibile del
  finanziamento pubblico.  Così anche qui: tutti gli svolgimenti
  ulteriori - finanziamento pubblico, attribuzione di pubbliche
  funzioni e prerogative, una normativa diretta a tutelare il
  rispetto della democrazia all'interno del partito, ipotesi di
  una giurisdizione speciale affidata alla Corte costituzionale
  anziché, come è attualmente, sulla base delle disposizioni del
  codice civile in materia di associazioni, alla magistratura
  ordinaria - sono possibili appunto sulla base del
  riconoscimento della personalità giuridica.  Secondo la
  proposta repubblicana l'acquisto della personalità giuridica
  avviene a seguito e per effetto del deposito dello statuto
  presso la cancelleria della Corte costituzionale (il progetto
  Sturzo si differenzia nella indicazione dell'organo presso cui
  va effettuato il deposito, che è il tribunale competente per
  territorio).  La registrazione ha luogo senza intervento di
  alcuna autorità politica o amministrativa, né sono concessi
  poteri discrezionali di accertamento valutativo all'autorità
  giudiziaria.  Viene peraltro indicato in questo schema quello
  che dev'essere il contenuto minimo dello statuto: esso deve
  indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi
  deliberativi, esecutivi e di controllo del partito;
  disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione
  dei singoli membri; includere garanzie democratiche per la
  convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi
  centrali e periferici.
 
                               Pag. 5
 
  5)  Congresso PSI (1965).
    La mozione conclusiva del congresso socialista, tenutosi a
  Roma nel 1965, fa un richiamo, per quanto concerne la vita dei
  partiti, ad uno schema predisposto dal club Turati.  In esso
  era detto che l'elemento cui massimamente deve attribuirsi la
  responsabilità della confusione nella vita finanziaria e del
  mancato rispetto della regola democratica all'interno dei
  partiti è il permanere della loro condizione di associazioni
  non riconosciute.  Come già premesso, Pietro Nenni, fin dal
  congresso di Milano del 1961, aveva sostenuto: "I partiti sono
  ormai strutturalmente un organo della vita pubblica e
  burocratica del Paese.  Si può dire che il Paese intero è
  interessato al loro retto funzionamento".
  6)  Relazione Galloni sulla proposta di legge "Contributo
  dello Stato al finanziamento dei partiti politici" (1974).
    "Con riferimento all'articolo 1 della Costituzione il
  partito è - secondo Galloni - innegabilmente, strumento di
  esercizio della sovranità popolare e persegue una finalità,
  quella di determinare la politica nazionale, la quale non
  potrebbe essere più strettamente connessa ad una funzione
  pubblica, anzi costituzionale".
    E, pur sostenendo che la nostra Costituzione, al contrario
  di quella tedesca, non prescrive particolari obblighi di
  regolamentazione della vita interna del partito, poiché è
  previsto come ente giuridico di diritto privato che "non ha
  altri limiti che i limiti esterni che sono costituiti dalla
  legge civile comune e dai divieti posti dalla legge penale",
  riconosce che, a norma dell'articolo 49, il "metodo
  democratico" rappresenta il limite interno dell'autonomia dei
  partiti e cioè la via attraverso cui sarebbe giustificata una
  legislazione di controllo interno per verificare la
  rispondenza al metodo democratico della potestà dei partiti di
  darsi un ordinamento in sede statutaria, di richiamarsi ad una
  ideologia o di fissarsi un programma.
    Ciò, però, significa che non si prevede "un sindacato dello
  Stato" nella vita interna del partito, ma una "identificazione
  del metodo democratico con il pluralismo partitico".  In altre
  parole, secondo Galloni, la verifica non spetta allo Stato,
  bensì agli iscritti e, più genericamente, ai cittadini.
  Galloni afferma infatti che "Certo, non si può negare che il
  cittadino, associandosi ad un partito, ha anche dei diritti
  soggettivi o poteri giuridici da far valere nei confronti del
  partito stesso.  Ma questi diritti soggettivi, o comunque
  posizioni di vantaggio, nascono dall'interesse legalmente
  protetto al rispetto della norma statutaria nell'ambito e nel
  quadro dei princìpi generali del diritto comune, mentre
  d'altra parte il socio del partito come appartenente ad un
  ordinamento si trova in uno stato di soggezione rispetto alla
  volontà comune".
  7)  Commissione bicamerale per le riforme istituzionali
  (ottobre 1983).
  a)   Relazione di maggioranza redatta dall'onorevole
  Bozzi.
    Le disfunzioni dei meccanismi democratici dei partiti ed
  anche dei sindacati sono sottolineate in tutte le relazioni
  sia di maggioranza che di minoranza. "La segmentazione della
  rappresentanza degli interessi, l'emergere prepotente di vere
  e proprie corporazioni, il consolidarsi di spinte dei partiti
  hanno determinato fenomeni disgregativi nell'ordinamento
  disegnato dalla Costituzione con la minaccia crescente di
  renderlo definitivamente ingovernabile".  Questo quanto
  scriveva Bozzi nella sua relazione approvata dalla maggioranza
  e proseguiva: "Sintomi inquietanti si registrano al riguardo,
  come il frequente ripetersi, nella vita delle istituzioni, di
  episodi che si riconducono alla cosiddetta "questione morale"
  e all'intreccio perverso affari-politica-criminalità,
  l'insorgenza di "poteri occulti", la grave
 
                               Pag. 6
 
  paralisi della pubblica amministrazione, la "crisi della
  rappresentanza" e il crescente rifiuto della politica,
  soprattutto da parte dei giovani, con correlative forme di
  astensionismo e di alienazione politica che si vanno
  diffondendo nel Paese".  In altri termini, sempre secondo il
  relatore, "è cambiato il quadro di riferimento sociale delle
  disposizioni costituzionali; e si sono conseguentemente
  determinati inceppamenti e disfuzioni, specie per quanto
  riguarda il rapporto di fondo tra i cittadini e il sistema
  istituzionale, che passa attraverso i meccanismi elettorali e
  il sistema dei partiti".
    "La rilevanza assunta in Italia dalle formazioni sociali
  intermedie e soprattutto dai partiti politici - notava Bozzi -
  come tramite essenziale tra i cittadini e le istituzioni, ma
  per altri aspetti anche dai sindacati e da associazioni di
  categoria e di interessi organizzati, ha sollevato delicati
  problemi, sia sotto il profilo della democraticità e
  rappresentatività interna di questi organismi e, quindi, del
  loro rapporto con i cittadini che vi aderiscono, sia sotto il
  profilo del loro rapporto con le istituzioni.  Troppo spesso,
  in particolare, il rapporto tra i partiti e le istituzioni si
  è trasformato in un rapporto di "occupazione" com'è stato
  definito". "Alla scarsa efficienza decisionale del Parlamento
  nell'esercizio del potere legislativo si è così cercato di
  supplire con l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del
  Governo, con le sentenze manipolatorie della Corte
  costituzionale, con l'interpretazione evolutiva delle leggi da
  parte dei giudici ordinari.  Alle difficoltà del Governo
  nell'esercizio del potere esecutivo si è cercato di supplire
  con i "vertici" di partito, con interventi autoritari...".
  Questo il pensiero della maggioranza che concluderà così: "
  Per quanto riguarda la "questione morale" ci vogliono le buone
  leggi: e quindi soluzioni istituzionali che garantiscano una
  chiara distinzione tra direzione politica e amministrativa a
  tutti i livelli, e soprattutto la controllabilità dei
  comportamenti della classe politica da parte dei cittadini,
  attraverso la loro visibilità e la verificabilità di tali
  comportamenti".
  b)   Relazione di minoranza dei deputati: Barbera,
  Ingrao, Natta, Spagnoli, e Zangheri; dei senatori: Benedetti,
  Bollini, Maffioletti, Perna e Tedesco.
    Nella relazione è detto tra l'altro: "E' una crisi di
  rappresentatività ma non è stato indagato sul perché di tale
  crisi.  La relazione ha dedicato cenni insoddisfacenti al tema
  dei partiti politici, malgrado che questo fosse stato a più
  riprese discusso nella Commissione.  Eppure il tema dei
  partiti, delle loro responsabilità, dei loro diversi legami e
  conflitti con la società, dei loro modi di stare nelle
  istituzioni, costituisce per comune opinione il punto critico
  del sistema politico italiano.  Qualunque operazione di
  ingegneria costituzionale risulterebbe, in ultima analisi,
  vana se non si realizzasse in questo campo un'incisiva e
  profonda opera di rinnovamento.  Non si può ignorare che la
  crisi di rappresentatività del sistema politico derivi da un
  insieme di circostanze che si sono andate sedimentando nel
  tempo e che trovano il punto di partenza in un modo tipico di
  operare dei partiti.  Si lamenta ogni giorno che i partiti, per
  quanto in misura assai diversa tra di loro, non realizzano più
  pienamente quel rapporto popolare con le istituzioni che hanno
  impersonato; e che per quanto ancora riescono a farlo, non si
  dimostrano in grado di portare in primo piano e
  prioritariamente nelle istituzioni le grandi questioni su cui
  si gioca l'avvenire del Paese.  La centralizzazione del potere
  di scelta nei partiti, talvolta, è tradotta in un
  indebolimento delle istituzioni.  Questa centralizzazione di
  scelte, per di più, è stata in un certo senso coerente alla
  prolungata inattuazione costituzionale che ha contraddistinto
  tutto il primo periodo di vita della Repubblica.  Cosicché,
  quando alcune significative direttive costituzionali hanno
  cominciato ad essere in parte realizzate, si è aperta una fase
  alla quale non ha corrisposto un tempestivo e sufficiente
  rinnovamento dei partiti.
 
                               Pag. 7
 
  c)   Relazione di minoranza della sinistra indipendente:
  onorevole Rodotà.
    Nella relazione è detto tra l'altro: "La preoccupazione per
  la crescita del potere degli apparati di partito, che
  l'abolizione del voto di preferenza determinerebbe, mi sembra
  riflettere giuste preoccupazioni di principio che però devono
  essere valutate in base a quel che accade nella realtà.
  L'adozione del collegio uninominale inciderebbe in maniera
  notevole in quest'ultima direzione agendo così come elemento
  di moralizzazione della vita pubblica.  L'effetto sul potere
  degli apparati non sarebbe evidentemente tutto del collegio
  uninominale; in maniera ridotta torna a stabilirsi un
  controllo dell'opinione pubblica sul comportamento dei
  partiti, che è finora mancato.  E' assai probabile che il
  depotenziamento degli apparati non si risolverebbe in un più
  largo controllo collettivo in sede di definizione delle
  candidature, ma in un più penetrante intervento di forze
  esterne.  Più opportune, ed incisive, sono invece le previsioni
  sul finanziamento dei partiti e sulle spese elettorali dei
  candidati, che dovrebbero costituire il nucleo di una
  disciplina "diretta" dei partiti politici, affidandosi invece
  all'incidenza del sistema elettorale una variazione più
  generale dei loro comportamenti e la possibilità di controlli
  collettivi.
  d)   Relazione di minoranza di democrazia proletaria:
  onorevole Franco Russo.
    Nella relazione è detto tra l'altro: "Ci troviamo a parlare
  di grandi riforme quando sono avvenuti fenomeni di svuotamento
  e neutralizzazione della partecipazione popolare dei
  lavoratori ai loro stessi organismi sindacali, dove dovrebbe
  valere il rapporto del mandato.  Anche se esistono
  controtendenze, come, insomma, forti spinte di partecipazione,
  di aggressione, di sperimentazione di nuove forme di
  organizzazione non individuabili solo nell'associazionismo per
  l'ambiente o per la pace o per singoli obiettivi, ma
  riconducibili al grande sussulto democratico degli anni '70,
  che ha visto protagonisti i lavoratori; poi, c'è stato un
  abbassamento della tensione democratica fino al punto da
  generare casi diffusi di contrasto tra gli interessi degli
  apparati sindacali e quelli dei lavoratori.  In questo campo
  occorre impedire un'ulteriore centralizzazione degli apparati
  sindacali per perseguire la strada della tutela del lavoro
  dipendente e delle garanzie per quei gruppi sociali che stanno
  tra la disoccupazione e il precariato, cioè di quella forza
  lavoro marginale che oggi non ha rappresentanza.  Il
  depotenziamento delle strutture di base ha visto contrapposti
  vertici sindacali e lavoratori e uniti quegli stessi vertici
  con il Governo.  La ponderosa spinta di partecipazione e di
  autorganizzazione, anche con sperimentazione di forme
  assembleari, ha conosciuto una involuzione grazie anche alla
  politica dei vertici sindacali, e "la grande riforma" vuol
  sancire l'impossibilità che si realizzino processi decisionali
  con la partecipazione diretta dei lavoratori e dei cittadini
  in generale.  Per fuoriuscire dallo stato istituzionale,
  occorre una linea tesa a dar voce e risonanza politica ai
  movimenti collettivi, innanzittutto a quello dei lavoratori, e
  altresì uno sforzo alla effettiva partecipazione e controllo
  dal basso.  Solo così sarà possibile superare la disaffezione
  nei confronti delle istituzioni, che ha il suo indice più
  macroscopico nell'astensionismo elettorale e nella scarsa
  partecipazione alla vita dei partiti.  Dobbiamo capovolgere
  l'ottica della governabilità, ricercare i momenti di
  potenziamento della partecipazione e dell'apertura delle
  istituzioni e dei partiti alle spinte della società, fare i
  conti con le nuove dimensioni della politica, uscire
  dall'ottica ristretta dei partiti, dei loro procedimenti e dei
  loro ristretti circuiti decisionali".
  8)  Proposta Fiori per la regolamentazione giuridica di
  partiti (luglio 1983).
    L'esigenza della regolamentazione viene sostenuta da Publio
  Fiori, il quale nella relazione che accompagna la sua proposta
 
                               Pag. 8
 
  sostiene: "La "questione morale" è da tempo all'attenzione
  dell'opinione pubblica ma negli ultimi tempi ha assunto una
  rilevanza così preminente da imporre la ricerca di soluzioni
  adeguate.  La crisi è all'interno dei partiti politici, nella
  loro gestione, nei meccanismi di funzionamento dei loro
  statuti, nei procedimenti che nel loro interno determinano
  l'emergere dei consensi, delle maggioranze e delle egemonie.
  Sia ben chiaro, ed è opportuno sottolineare che ciò non
  rappresenta un atteggiamento qualunquistico di contestazione
  del sistema dei partiti; al contrario vuol essere una critica
  dura e spietata solo a quei metodi di conduzione che hanno
  portato alla degenerazione nella democrazia interna delle
  forze politiche, condannandole ad una crisi morale che
  rappresenta l'anticamera del loro isolamento da parte
  dell'opinione pubblica.  L'articolo 49 della Costituzione
  riconosce ai partiti un ruolo molto importante quando li
  descrive come strumenti per consentire ai cittadini di
  concorrere liberamente e con metodo democratico a determinare
  la politica nazionale.  Ma oggi i partiti si comportano sempre
  come associazioni libere gestite democraticamente?  O non
  accade talvolta che al loro interno si determinano egemonie di
  gruppi che attraverso il controllo delle tessere e quindi dei
  congressi di fatto impongono scelte non sempre rispondenti
  alla volontà degli elettori?  E non può verificarsi che gruppi
  interni per conquistare il "controllo" della maggioranza si
  combattano in modo sempre più spregiudicato utilizzando mezzi
  rilevanti privati e pubblici, e strumentalizzino anche
  funzioni e poteri dello Stato distorcendone le finalità e gli
  impieghi?
    E' un fenomeno grave ed inquietante ma purtroppo presente
  anche se in misura e in modi diversi, in tutte le formazioni
  politiche.
    Il potere politico è sempre meno nel Parlamento e sempre
  più nei partiti che lo esercitano senza un effettivo controllo
  democratico.  Che senso ha introdurre norme sempre più rigide
  per le elezioni comunali, regionali e nazionali quando poi le
  iscrizioni, i congressi e la vita dei partiti sono lasciati
  alla discrezione delle burocrazie delle stesse forze
  politiche?  Insomma ogni qual volta il potere legislativo ha
  individuato settori della vita associata, pubblici o privati
  che siano, particolarmente rilevanti per la qualità, la
  quantità e l'importanza degli interessi che investono ha
  sempre creato degli speciali "momenti" di controllo e di
  garanzia per ridurre il rischio di deviazioni nel loro
  funzionamento.  Ebbene sembra incredibile che proprio là dove
  si forma la volontà politica sostanziale, dove cioè si
  effettuano le scelte politiche di fondo che condizionano
  quanto meno lo stesso potere legislativo, nessun controllo
  viene svolto.
    L'articolo 49 della Costituzione attribuisce un ruolo
  importantissimo ai partiti ma a condizione che i cittadini vi
  si possano associare liberamente.  Chi controlla che questi
  princìpi siano rispettati?  Chi garantisce che non si
  verifichino, volontariamente o involontariamente, condizioni
  tali da impedire la libertà di associazione e la democraticità
  della gestione?".
  9)  Onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse - MSI (6 luglio
  1987).
    Nella relazione il proponente afferma: "Disciplinare
  l'ordinamento particolare dei partiti è cosa diversa dal
  prescrivere controlli "esterni e negativi", intesi ad impedire
  azioni e comportamenti contrari alla legge penale ed alle
  regole di un corretto concorso con metodo democratico a
  determinare la politica nazionale".
    "L'assunzione crescente di funzioni pubbliche importanti
  impone, per altro - secondo Staiti - l'intervento del
  legislatore, per una misura che valga a conciliare nella vita
  dei partiti la necessità di autonomia e le ragioni di
  controllo di attività rilevanti per l'interesse generale.
  Occorre maggiore severità nell'accertamento delle iscrizioni
  (articolo 15), inoltre, occorre combattere i mali delle finte
  iscrizioni, delle iscrizioni di comodo, clientelari, dettate
  dal tornaconto momentaneo, non da una decisione personale.  Ciò
  implica la massima solennità nelle forme per l'adesione".
 
                               Pag. 9
 
  10)  Onorevole Sterpa - PLI (17 luglio 1987).
    "La proposta di legge che si sottopone al vostro esame
  propone di introdurre nell'ordinamento italiano alcune norme
  che costituiscono, a nostro giudizio, il primo indispensabile
  passo verso una compiuta disciplina dei partiti politici in
  Italia.  Nella prassi, i partiti politici svolgono un ruolo
  paraistituzionale con una articolazione così penetrante che ha
  dato vita di fatto ad un sistema politico tale da svuotare di
  gran parte dei contenuti gli organi costituzionali del nostro
  ordinamento scritto.  Senza i partiti la democrazia verrebbe
  meno.  Ma non ci sono più dubbi oramai che ne vanno corrette le
  degenerazioni.  L'attuale malessere della  res publica  sta
  soprattutto nel decadere dei partiti a organismi chiusi, quasi
  corporativi, puri agglomerati di potere.  Occorre dare uno
  stato giuridico ai partiti per sottoporli alla legge.  Come?
  Noi riteniamo che si possa farlo, senza identificarli con lo
  Stato, assegnando ad essi la personalità giuridica di diritto
  privato.  In questa materia non sono più ammessi indugi e
  paure.  La crisi istituzionale italiana è, riconosciamolo, in
  gran parte influenzata dalla condizione attuale dei partiti,
  che rappresenta la questione nodale della democrazia del
  nostro Paese.
    Occorre, dunque, affrontare questo problema.  A nostro
  avviso i partiti politici in Italia soffrono dell'effetto
  combinato di due  deficit:  un  deficit  di
  democrazia, un  deficit  di liberalismo.  Con l'articolo 2
  viene regolato un punto dolente dei partiti: il tesseramento,
  causa grave di distorsioni nella democrazia interna.  Si
  stabilisce che l'iscrizione al partito politico possa
  effettuarsi esclusivamente mediante dichiarazione ricevuta da
  un notaio alla presenza di due testimoni che abbiano diritto
  di iscriversi.  Mediante l'articolo 3 si provvede a dare
  pubblicità alla militanza politica di partito.  Infatti i notai
  comunicheranno al Ministero di grazia e giustizia le
  generalità degli iscritti e il Ministero di grazia e giustizia
  pubblicherà un'edizione speciale del proprio bollettino.  Si
  stabilisce altresì, da un lato, che le operazioni elettorali
  dovranno essere dirette e controllate da notai, e che la
  rappresentanza delle minoranze sarà sempre assicurata in tutti
  gli organi collegiali con l'adozione del metodo d'Hondt.
  Questo articolo ha per scopo di assicurare regolarità e
  trasparenza delle elezioni interne.  Non si può tollerare
  ulteriormente che la volontà del soggetto-partito si formi
  attraverso sistemi incerti e addirittura truccati, poiché la
  volontà così formatasi concorre a determinare l'indirizzo
  politico nazionale.  Ispirata ad analogo principio è la norma
  dell'articolo 5, in base alla quale le riunioni degli organi
  collegiali dei partiti, soltanto allorché discutono o
  deliberano sulle candidature a cariche pubbliche elettive
  ovvero sulle designazioni per incarichi di partito, sono nulle
  senza la presenza di un notaio, che ne rediga il verbale
  facente fede fino a querela di falso.  Poiché le candidature e
  gli incarichi di partito non sono una "questione morale" dei
  partiti, ma riguardano tutti i cittadini, è indispensabile non
  solo che la scelta avvenga in modo sereno ed obiettivo, ma
  anche che sia sottratta alla semplice maggioranza interna,
  cioè alle mani della segreteria politica".
  11)  Deputati DC: Crescenzi, Alessi, Amalfitano, Antonucci,
  Artese, Azzolini, Pietro Battaglia, Binetti, Borra, Bortolani,
  Carrus, Chiriano, Ciccardini, D'Aimmo, Nenna D'Antonio, Gei,
  Lia, Vincenzo Mancini, Manfredi, Meleleo, Monaci, Nicotra,
  Nucci Mauro, Gianfranco Orsini, Perrone, Ricciuti, Righi,
  Rivera, Stegagnini, Torchio, Usellini, Vairo, Cafarelli,
  Bianchini, D'Angelo, Martuscelli; nonché deputati di altri
  partiti: Paolo Bruno, Dutto, Parlato.
    Nella relazione si afferma: "Tutti i cittadini hanno il
  diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la
  politica nazionale, ma in una società pluralistica complessa e
  fortemente dinamica come quella italiana, se la rappresentanza
  politica restasse affidata esclusivamente a
 
                              Pag. 10
 
  singole persone "notabili", potrebbe dar luogo ad una
  partecipazione frammentaria, confusa o anche ambigua e
  mistificata.  Sotto l'aspetto giuridico, appare evidente come
  vi sia ormai una netta separazione tra il partito e le sue
  rappresentanze democratiche elette.  Il partito resta spesso
  una realtà di tipo sacerdotale, incontrollabile nelle modalità
  di organizzazione del consenso al proprio interno". "Il
  partito - si sostiene ancora - non è più soltanto dei
  tesserati, ma di tutti gli elettori".  La proposta di legge,
  "in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione", assegna
  ai partiti "personalità giuridica pubblica" poiché essi
  "concorrono con metodo democratico a determinare la politica
  nazionale ed esercitano le funzioni di pubblico interesse
  stabilite dalle leggi dello Stato".
  12)  Proposta di legge sulla disciplina dell'attività dei
  partiti: onorevole Spini (2 luglio 1987).
    Nella relazione è detto: "Proposte di legge come questa
  hanno appunto il significato di far corrispondere ad una
  riforma delle nostre istituzioni una spinta alla riforma anche
  dei soggetti politici che vi operano, in termini di
  democrazia, di efficienza e di trasparenza, tutti ingredienti
  necessari per stimolare alla partecipazione, obiettivo proprio
  di ogni sistema democratico".
    Nel titolo II della proposta si propone "di dare
  attuazione, nei termini più essenziali possibili e quindi più
  rispettosi dell'autonomia dei partiti stessi, all'articolo 49
  della Costituzione".  L'argomento è strettamente legato allo
  scorrimento democratico nelle strutture dei partiti, dal
  centro alla periferia del meccanismo di finanziamento.  Ha
  scritto Sandro Amorosino: "la necessità di creare un vero e
  proprio diritto dei partiti - una disciplina giuridica
  pubblicistica, di fonte normativa, ma anche risultante
  dall'esercizio dell'autonomia statutaria - deriva da
  un'esigenza generale, ma acquista particolare rilevanza
  dall'angolazione della trasparenza e controllabilità da parte
  dei cittadini".
    La proposta di legge, fra l'altro, mira a garantire il
  diritto di chi aspira all'iscrizione ad un partito politico di
  ricevere una risposta, positiva o negativa che sia, in termini
  solleciti, prescrive anche che gli statuti dei partiti
  permettano la manifestazione di posizioni differenziate, di
  maggioranza e di minoranza, sugli indirizzi politici e sulle
  decisioni relative a comportamenti politici.  Tutela, infine,
  la rappresentanza proporzionale di quei raggruppamenti interni
  che abbiano conseguito il consenso di almeno il 10 per cento
  degli iscritti.  Spini conclude affermando che "si ritiene
  giunto il momento di dimostrare con i fatti la necessaria
  disponibilità dei partiti a discutere apertamente e
  liberamente delle regole che li riguardano.  Ne guadagnerà il
  rapporto tra cittadini e sistema politico, la credibilità e la
  legittimazione di quest'ultimo.  Ma ne guadagnerà anche la
  selezione del personale politico ed il suo grado di
  rispondenza ai bisogni di una società moderna".
  13)  Proposta di legge dell'onorevole Savino (11 ottobre
  1989).
    "La grande rilevanza acquisita nella vita democratica del
  Paese dal ruolo dei partiti ed il riconoscimento ad essi
  derivato dal finanziamento pubblico, rendono indifferibile la
  loro regolamentazione". E, pertanto, la proposta di legge
  vuole assicurare libertà ai soci iscritti, nonché il corretto
  esercizio di regole democratiche per le elezioni dei dirigenti
  del partito, ai vari livelli, e per la scelta dei candidati
  per le diverse consultazioni elettorali.
  Alcune osservazioni.
    Non c'è dubbio che l'esigenza della regolamentazione dei
  partiti è fortemente sentita oggi, come fin dalla nascita
  della Repubblica.  L'interrogativo è se essa sia o meno
  possibile sulla base delle prescrizioni costituzionali. E,
  anche se la proposta di legge che si vuole formulare non viene
 
                              Pag. 11
 
  investita da questa problematica per le ragioni che avanti
  verranno esposte, non nuoce illustrare i termini di questo
  dibattito, nato nel corso della formulazione della nostra
  Costituzione.
    I socialisti Merlin e Mancini proposero: "i cittadini hanno
  diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con
  metodo democratico." Il democristiano Moro e il comunista
  Laconi si opposero con successo a questa formulazione,
  sostenendo che la sua approvazione avrebbe dato allo Stato un
  pericoloso potere di controllo e di ingerenza nella vita e
  finalità dei partiti.  Di qui, le conseguenti successive
  discussioni sulla costituzionalità dell'eventuale
  legiferazione in materia, ritenendosi, da parte di alcuni, che
  il potere di sindacato sulla democraticità dei partiti spetti
  esclusivamente ai cittadini che ne abbiano interesse.  I
  partiti erano e restano, anche dopo l'approvazione del loro
  finanziamento pubblico, "associazioni non riconosciute"?
  Bozzi, nel corso del dibattito sulla predetta legge, aveva
  affermato che "una volta che si entri nell'ordine di idee di
  disciplinare il finanziamento dei partiti, non si possono poi
  addurre giustificazioni di carattere costituzionale per negare
  la regolamentazione interna dei partiti stessi".  Battaglia,
  nella medesima sede, a sua volta, aveva sostenuto che una
  legge sul finanziamento dei partiti deve costituire il primo
  passo per aprire la strada per una regolamentazione interna e
  per un controllo pubblico più penetrante.  Galloni, nella sua
  relazione sulla legge di finanziamento dei partiti, aveva
  notato: "comunque si voglia opinare su tale questione mi pare
  emerga ugualmente in tutta evidenza la ragione della
  ambivalenza del partito, geloso da un lato della sua autonomia
  privata, fuori da ogni condizionamento di organi pubblici, e
  impegnato, dall'altro, a svolgere una funzione quant'altro mai
  pubblica, sino ad
  apparire quasi paradossalmente una struttura che si propone
  di condizionare lo Stato e pretende di non esserne in nessuna
  misura condizionata".
    Il relatore concludeva dicendo che "Per questo non sono
  mancati coloro i quali - a cominciare dallo stesso senatore
  Sturzo - hanno ritenuto che per sanare questa apparente
  incongruenza si dovesse disporre una disciplina interna alla
  organizzazione del partito ed hanno ritenuto che questa
  disciplina discendesse dagli stessi princìpi costituzionali.
  Si è parlato così di una legge sulla registrazione dei partiti
  o di riconoscimento della loro personalità giuridica e si è
  sostenuto che la funzione costituzionale che essi sono
  chiamati a svolgere giustifica il sacrificio, almeno parziale,
  della loro autonomia".
    C'è, infine, da notare che il testo unico delle leggi
  recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, ha quei noti articoli - l'articolo 14 e
  l'articolo 17 in ispecie - per cui solo i partiti e i gruppi
  politici organizzati possono presentare liste di candidati
  senza necessità di farle sottoscrivere dai cittadini.
  L'articolo 17 in particolare dispone che, all'atto del
  deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i
  partiti o i gruppi politici organizzati debbano presentare le
  designazioni, per ciascuna circoscrizione, di un
  rappresentante effettivo e di un supplente del partito e del
  gruppo politico, incaricati di presentare la lista dei
  candidati pertanto del partito medesimo.
    In questo modo, si assicura sì l'unità dei partiti, ma si
  disciplina - esplicitamente - una parte della loro attività,
  assegnando loro, anche con questa norma, una veste giuridica
  certamente non di diritto privato.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2555 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2555 TOTPAG=0012 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0011 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=255500 00 FASCIDC=12DDL2555 SORTNAV=0255500 000 00000 ZZDDLC2555 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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