| 1. A decorrere dall'anno 1994, i Ministeri, le
amministrazioni e gli uffici centrali e periferici dello
Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici, le aziende a
partecipazione statale, le regioni, le province, i comuni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali non possono
bandire nel mese di agosto concorsi ed avvisi pubblici per
l'assunzione di personale e gare di appalto, in qualunque
forma, per servizi, opere e forniture.
2. Qualunque termine che venga in scadenza nel mese di
agosto per la presentazione di domande, ricorsi, istanze,
documenti e certificazioni, attestati e dichiarazioni, è
prorogato al 1^ settembre.
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