| 1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) se le convenzioni stipulate dalle unità
sanitarie locali del Veneto con le strutture private
rispondano ad effettive necessità;
b) quale efficienza e quale periodicità hanno i
controlli della regione Veneto sulle effettive prestazioni
medico-sanitarie degli enti privati che operano in base alle
convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali;
c) se le prestazioni medico-sanitarie erogate dagli
enti privati convenzionati con le unità sanitarie locali
corrispondano agli impegni ed agli obblighi specificati nei
relativi contratti;
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d) se i motivi e le ragioni per cui le unità
sanitarie locali ricorrono al convenzionamento degli enti
medico-sanitari privati sono determinati:
1) da carenze strutturali ed organizzativo-strutturali
del Servizio sanitario nazionale, ed, in tal caso, quali sono
le ragioni ed i motivi di tali carenze;
2) da situazioni di adattamento psicologico della
dirigenza delle unità sanitarie locali indotta a soggiacere di
fronte alla maggior efficienza del privato indipendentemente
dai costi;
3) da una interessata pressione degli enti
medico-sanitari privati sulle unità sanitarie locali per
condizionarne l'efficienza in modo da determinare una
apparentemente obiettiva necessità del ricorso alla
convenzione medesima;
e) se il sistema delle convenzioni non determini un
pilotato dirottamento dei pazienti verso specifici enti
medico-sanitari e, avendo presente che il settore privato è
stimolato ad agire in base al rapporto costi-benefici, quali
maggiori oneri vengano a gravare sui pazienti;
f) se, in base al rapporto costi-benefici, a cui
risponde ogni azienda privata, le prestazioni medico-sanitarie
risultino talvolta eccessive od insufficienti, incidendo sui
periodi di degenza, spesso più lunghi rispetto a quelli delle
strutture pubbliche;
g) se, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede
entro il 30 giugno 1994 l'accreditamento delle strutture
sanitarie private con il Servizio sanitario nazionale in luogo
del precedente istituto del "convenzionamento", siano stati
adottati dalla regione Veneto criteri omogenei di
accreditamento, e quale sia lo stato della relativa
attuazione;
h) se, data la proroga degli accordi convenzionali
in atto per un triennio dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, tenendo conto che in alcune regioni sono state
recepite le tariffe
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delle prestazioni ospedaliere previste dal decreto del
Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994, al loro
tetto massimo senza procedere alla prevista fase di
determinazione di tariffe più basse e tarate sulla qualità
delle prestazioni, indiscriminatamente alcune regioni hanno
assunto iniziative circa l'utilizzazione delle tariffe
previste dal citato decreto del Ministro della sanità 14
dicembre 1994.
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