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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31080
DDL2556-0005
Progetto di legge Camera n. 2556 - testo presentato - (DDL12-2556)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2556. TESTIPDL
...C2556.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2556 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  La Commissione ha il compito di accertare:
        a)  se le convenzioni stipulate dalle unità
  sanitarie locali del Veneto con le strutture private
  rispondano ad effettive necessità;
        b)  quale efficienza e quale periodicità hanno i
  controlli della regione Veneto sulle effettive prestazioni
  medico-sanitarie degli enti privati che operano in base alle
  convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali;
        c)  se le prestazioni medico-sanitarie erogate dagli
  enti privati convenzionati con le unità sanitarie locali
  corrispondano agli impegni ed agli obblighi specificati nei
  relativi contratti;
 
                               Pag. 5
 
        d)  se i motivi e le ragioni per cui le unità
  sanitarie locali ricorrono al convenzionamento degli enti
  medico-sanitari privati sono determinati:
        1) da carenze strutturali ed organizzativo-strutturali
  del Servizio sanitario nazionale, ed, in tal caso, quali sono
  le ragioni ed i motivi di tali carenze;
        2) da situazioni di adattamento psicologico della
  dirigenza delle unità sanitarie locali indotta a soggiacere di
  fronte alla maggior efficienza del privato indipendentemente
  dai costi;
        3) da una interessata pressione degli enti
  medico-sanitari privati sulle unità sanitarie locali per
  condizionarne l'efficienza in modo da determinare una
  apparentemente obiettiva necessità del ricorso alla
  convenzione medesima;
        e)  se il sistema delle convenzioni non determini un
  pilotato dirottamento dei pazienti verso specifici enti
  medico-sanitari e, avendo presente che il settore privato è
  stimolato ad agire in base al rapporto costi-benefici, quali
  maggiori oneri vengano a gravare sui pazienti;
        f)  se, in base al rapporto costi-benefici, a cui
  risponde ogni azienda privata, le prestazioni medico-sanitarie
  risultino talvolta eccessive od insufficienti, incidendo sui
  periodi di degenza, spesso più lunghi rispetto a quelli delle
  strutture pubbliche;
        g)  se, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30
  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede
  entro il 30 giugno 1994 l'accreditamento delle strutture
  sanitarie private con il Servizio sanitario nazionale in luogo
  del precedente istituto del "convenzionamento", siano stati
  adottati dalla regione Veneto criteri omogenei di
  accreditamento, e quale sia lo stato della relativa
  attuazione;
        h)  se, data la proroga degli accordi convenzionali
  in atto per un triennio dalla data di entrata in vigore del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  modificazioni, tenendo conto che in alcune regioni sono state
  recepite le tariffe
 
                               Pag. 6
 
  delle prestazioni ospedaliere previste dal decreto del
  Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 300 del 24 dicembre 1994, al loro
  tetto massimo senza procedere alla prevista fase di
  determinazione di tariffe più basse e tarate sulla qualità
  delle prestazioni, indiscriminatamente alcune regioni hanno
  assunto iniziative circa l'utilizzazione delle tariffe
  previste dal citato decreto del Ministro della sanità 14
  dicembre 1994.
 
DATA=950518 FASCID=DDL12-2556 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2556 TOTPAG=0010 TOTDOC=0019 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=016 PAGFIN=0006 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=255600 00 FASCIDC=12DDL2556 SORTNAV=0255600 000 00000 ZZDDLC2556 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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