| 1. Le persone che la Commissione intende ascoltare, di
norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza
morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di
falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula
del giuramento e sono ascoltate separatamente.
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2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può
deliberare di procedere a confronti.
3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento,
non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il
presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina
l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
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