| 1. La Commissione può, ai fini dello svolgimento
dell'inchiesta, richiedere di ascoltare la persona imputata o
indiziata in un procedimento penale, civile od amministrativo,
pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge
l'inchiesta.
2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli
atti od i documenti o le cose da esse esibiti, una volta
acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico
delle persone stesse in procedimenti penali, civili,
amministrativi instaurati nei loro confronti per i medesimi
fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.
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