| 1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose
pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su
deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se
questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del
sequestro o della perquisizione il presidente può delegare un
ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di
polizia giudiziaria non può aprire carte e documenti sigillati
o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza
prendere comunque conoscenza del loro contenuto.
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