| 1. Quando per la stessa materia su cui si svolge
l'inchiesta parlamentare è aperto
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procedimento penale. la Commissione, su deliberazione presa a
maggioranza dei suoi componenti, può chiedere all'autorità
giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel
corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce
i documenti in copia.
2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa,
la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la
competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la
sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione
dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è
tenuta ad uniformarsi alle richieste della Commissione.
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