| 1. Il componente della Commissione che ritiene di essere
interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero
per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta
per essere ascoltato come interessato sui fatti su cui indaga
la Commissione
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o perché ne ha avuto notizia o è stato parte od escusso
in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di
farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri
componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.
2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità ai
sensi del comma 1, è sostituito, secondo le disposizioni
dell'articolo 1.
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