| 1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dalla data della sua costituzione.
2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o
più dei suoi componenti di redigere la relazione
conclusiva.
3. Se in merito alla conclusione dell'inchiesta non è
raggiunta l'unanimità di parere dei componenti della
Commissione, possono essere presentate più relazioni
finali.
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4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del
testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei
documenti e degli atti.
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