| Onorevoli Colleghi! -- Il provvedimento legislativo
sottoposto al vostro esame intende risolvere un'annosa e grave
anomalia che da circa quindici anni caratterizza alcune
facoltà mediche italiane.
Tale anomalia è la conseguenza da una parte del divieto di
assumere personale medico destinato all'assistenza nell'ambito
dei policlinici universitari, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
dall'altra dell'assenza di organiche convenzioni con l'ente
regionale che consentano l'utilizzo di strutture e di
personale di pertinenza del servizio sanitario nazionale;
sicché è stato ed è a tutt'oggi vigente un regime di gestione
diretta dei policlinici da parte delle università.
A causa di ciò, per far fronte alle necessità assistenziali
di queste strutture di
altissima specializzazione, è avvenuto un atipico e forzoso
reclutamento di personale, medico e non.
Tra le tante soluzioni adottate, assume particolare
evidenza il caso dei cosiddetti " gettonati " dei
policlinici universitari di Napoli - in gran parte medici ed
in minor misura biologi, chimici, odontoiatri - reclutati
dall'Amministrazione universitaria tra il 1981 e il 1984 e
tuttora confinati in un poco gratificante precariato, con un
rapporto di lavoro libero-professionale limitato ad 11 mesi
all'anno e senza alcuna garanzia contrattuale (ferie,
malattia, gravidanza), né assicurativa e previdenziale.
A questo proposito, va rimarcata fortemente l'attuale
indispensabile presenza di tale personale per il funzionamento
dei policlinici, nonché il fatto che il suo reclutamento si è
reso necessario per sopperire
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alle carenze di organico cui il personale docente, in tutti
questi anni, non ha potuto far fronte.
Allo stato, si tratta di 647 professionisti: 364 afferenti
all'Azienda universitaria policlinico dell'università
"Federico II"; e 283 di pertinenza dell'Azienda universitaria
policlinico della seconda università di Napoli.
Ciò premesso, si consideri che:
1) le università interessate, come si evince dalle
posizioni ufficialmente espresse dai rispettivi vertici
istituzionali, intendono tutelare ed acquisire stabilmente il
patrimonio umano rappresentato da tale personale, già
collaudato in termini di qualità ed esperienza;
2) l'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207
dispone che "i sanitari che abbiano svolto collaborazioni
straordinarie continuative retribuite presso i policlinici
universitari a gestione diretta "sono trattenuti" in servizio,
con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento
dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge"; per
tale personale è altresì riconosciuto il servizio effettuato
"ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la
copertura dei posti vacanti";
3) tali concorsi non sono mai stati banditi né vi è mai
stata rescissione del rapporto, che continua, a tutt'oggi, a
mantenersi nelle medesime forme e condizioni; anzi, i
successivi riferimenti (articolo 12, comma 1 e norma finale
dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 504, e articolo 9, comma 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1992, n. 218 relativi all'ipotesi - mai realizzata
- di inquadramento nell'ambito della medicina del servizi,
esplicitavano la conferma a tempo indeterminato di tale
rapporto di lavoro;
4) se non fossero stati omessi tutti i suddetti
provvedimenti, per ragioni tecnicamente ascrivibili
all'assenza di un'organica convenzione tra università e
regione, sarebbe già avvenuto l'accesso di tale personale ai
ruoli del servizio sanitario nazionale: l'articolo 8, comma
1- bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni dispone infatti che gli addetti
alla medicina dei Servizi alla data del 7 dicembre 1993, i
quali al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, siano inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero;
5) nel 1992 l'Ispettorato del lavoro, avendo verificato a
seguito di controlli ispettivi che i gettonati sono
funzionalmente inquadrati nella gerarchia dell'organizzazione
di servizio degli istituti universitari, ha sancito la natura
subordinata di tipo dipendente di tale rapporto di lavoro, che
è dunque configurabile di fatto, fin dall'origine, come
rapporto continuativo di pubblico impiego;
6) nel gennaio 1993 l'INPS, in relazione alle stesse
motivazioni, ha messo in mora per evasione contributiva
l'università di Napoli;
7) il Senato della Repubblica, con ordine del giorno
approvato in data 22 novembre 1994, impegnava il Governo a
provvedere ad un'organica soluzione del problema.
Assunto quanto sopra e considerati, in particolare:
a) i titoli di servizio maturati da tale personale
ed ufficialmente riconosciuti per gli effetti dell'articolo 4
della legge n. 207 del 1985;
b) l'oggettiva necessità del mantenimento in
servizio di tale personale per l'espletamento delle attività
assistenziali da parte dei policlinici universitari;
c) l'anzianità non inferiore agli undici anni;
d) il mancato inquadramento previsto nei ruoli
della dirigenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1- bis,
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni, già ricordato precedentemente;
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e) la facoltà, oggi concessa alle Aziende
universitarie policlinici, di disporre di personale dipendente
dal servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5 e dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni;
f) il fatto che, tenuto conto dei compensi già
attualmente erogati a tale personale, il provvedimento di
assunzione non implica rilevanti oneri aggiuntivi;
g) la necessità di riconoscere, sia pure con
ritardo, i diritti ed i meriti di tanti lavoratori
professionisti della Sanità, anche per porre fine ad un
contenzioso giudiziario-amministrativo che potrebbe
paralizzare le attività istituzionali;
si ritiene di riconoscere a tale personale con la presente
proposta di legge, l'inquadramento nei ruoli dipendenti dal
servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale loro
spettante in base ai titoli ed all'anzianità maturati.
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