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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31096
DDL2557-0002
Progetto di legge Camera n. 2557 - testo presentato - (DDL12-2557)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2557. TESTIPDL
...C2557.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2557 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il provvedimento legislativo
  sottoposto al vostro esame intende risolvere un'annosa e grave
  anomalia che da circa quindici anni caratterizza alcune
  facoltà mediche italiane.
    Tale anomalia è la conseguenza da una parte del divieto di
  assumere personale medico destinato all'assistenza nell'ambito
  dei policlinici universitari, ai sensi del decreto del
  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
  dall'altra dell'assenza di organiche convenzioni con l'ente
  regionale che consentano l'utilizzo di strutture e di
  personale di pertinenza del servizio sanitario nazionale;
  sicché è stato ed è a tutt'oggi vigente un regime di gestione
  diretta dei policlinici da parte delle università.
    A causa di ciò, per far fronte alle necessità assistenziali
  di queste strutture di
  altissima specializzazione, è avvenuto un atipico e forzoso
  reclutamento di personale, medico e non.
    Tra le tante soluzioni adottate, assume particolare
  evidenza il caso dei cosiddetti " gettonati " dei
  policlinici universitari di Napoli - in gran parte medici ed
  in minor misura biologi, chimici, odontoiatri - reclutati
  dall'Amministrazione universitaria tra il 1981 e il 1984 e
  tuttora confinati in un poco gratificante precariato, con un
  rapporto di lavoro libero-professionale limitato ad 11 mesi
  all'anno e senza alcuna garanzia contrattuale (ferie,
  malattia, gravidanza), né assicurativa e previdenziale.
    A questo proposito, va rimarcata fortemente l'attuale
  indispensabile presenza di tale personale per il funzionamento
  dei policlinici, nonché il fatto che il suo reclutamento si è
  reso necessario per sopperire
 
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  alle carenze di organico cui il personale docente, in tutti
  questi anni, non ha potuto far fronte.
    Allo stato, si tratta di 647 professionisti: 364 afferenti
  all'Azienda universitaria policlinico dell'università
  "Federico II"; e 283 di pertinenza dell'Azienda universitaria
  policlinico della seconda università di Napoli.
    Ciò premesso, si consideri che:
      1) le università interessate, come si evince dalle
  posizioni ufficialmente espresse dai rispettivi vertici
  istituzionali, intendono tutelare ed acquisire stabilmente il
  patrimonio umano rappresentato da tale personale, già
  collaudato in termini di qualità ed esperienza;
      2) l'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207
  dispone che "i sanitari che abbiano svolto collaborazioni
  straordinarie continuative retribuite presso i policlinici
  universitari a gestione diretta "sono trattenuti" in servizio,
  con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento
  dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge"; per
  tale personale è altresì riconosciuto il servizio effettuato
  "ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la
  copertura dei posti vacanti";
      3) tali concorsi non sono mai stati banditi né vi è mai
  stata rescissione del rapporto, che continua, a tutt'oggi, a
  mantenersi nelle medesime forme e condizioni; anzi, i
  successivi riferimenti (articolo 12, comma 1 e norma finale
  dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  17 settembre 1987, n. 504, e articolo 9, comma 1 del
  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  14 febbraio 1992, n. 218 relativi all'ipotesi - mai realizzata
  - di inquadramento nell'ambito della medicina del servizi,
  esplicitavano la conferma a tempo indeterminato di tale
  rapporto di lavoro;
      4) se non fossero stati omessi tutti i suddetti
  provvedimenti, per ragioni tecnicamente ascrivibili
  all'assenza di un'organica convenzione tra università e
  regione, sarebbe già avvenuto l'accesso di tale personale ai
  ruoli del servizio sanitario nazionale: l'articolo 8, comma
  1- bis,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
  e successive modificazioni dispone infatti che gli addetti
  alla medicina dei Servizi alla data del 7 dicembre 1993, i
  quali al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a
  tempo indeterminato da almeno cinque anni, siano inquadrati, a
  domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello
  dirigenziale del ruolo medico in soprannumero;
      5) nel 1992 l'Ispettorato del lavoro, avendo verificato a
  seguito di controlli ispettivi che i gettonati sono
  funzionalmente inquadrati nella gerarchia dell'organizzazione
  di servizio degli istituti universitari, ha sancito la natura
  subordinata di tipo dipendente di tale rapporto di lavoro, che
  è dunque configurabile di fatto, fin dall'origine, come
  rapporto continuativo di pubblico impiego;
      6) nel gennaio 1993 l'INPS, in relazione alle stesse
  motivazioni, ha messo in mora per evasione contributiva
  l'università di Napoli;
      7) il Senato della Repubblica, con ordine del giorno
  approvato in data 22 novembre 1994, impegnava il Governo a
  provvedere ad un'organica soluzione del problema.
    Assunto quanto sopra e considerati, in particolare:
        a)  i titoli di servizio maturati da tale personale
  ed ufficialmente riconosciuti per gli effetti dell'articolo 4
  della legge n. 207 del 1985;
        b)  l'oggettiva necessità del mantenimento in
  servizio di tale personale per l'espletamento delle attività
  assistenziali da parte dei policlinici universitari;
        c)  l'anzianità non inferiore agli undici anni;
        d)  il mancato inquadramento previsto nei ruoli
  della dirigenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1- bis,
  del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
  modificazioni, già ricordato precedentemente;
 
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        e)  la facoltà, oggi concessa alle Aziende
  universitarie policlinici, di disporre di personale dipendente
  dal servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4,
  comma 5 e dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del
  1992 e successive modificazioni;
        f)  il fatto che, tenuto conto dei compensi già
  attualmente erogati a tale personale, il provvedimento di
  assunzione non implica rilevanti oneri aggiuntivi;
        g)  la necessità di riconoscere, sia pure con
  ritardo, i diritti ed i meriti di tanti lavoratori
  professionisti della Sanità, anche per porre fine ad un
  contenzioso giudiziario-amministrativo che potrebbe
  paralizzare le attività istituzionali;
    si ritiene di riconoscere a tale personale con la presente
  proposta di legge, l'inquadramento nei ruoli dipendenti dal
  servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale loro
  spettante in base ai titoli ed all'anzianità maturati.
 
DATA=950518 FASCID=DDL12-2557 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2557 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0003 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=255700 00 FASCIDC=12DDL2557 SORTNAV=0255700 000 00000 ZZDDLC2557 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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