| 1. Il personale laureato che abbia svolto collaborazioni
straordinarie continuative retribuite presso i policlinici
universitari a gestione diretta, di cui all'articolo 4, terzo
comma della legge 20 maggio 1985, n. 207, utilizzato dalle
aziende universitarie policlinici all'atto della loro
costituzione, è inquadrato, a domanda, nel primo livello
dirigenziale del ruolo sanitario medico e delle altre
professionalità sanitarie, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
2. Allo stesso personale di cui al comma 1 compete il
trattamento economico previsto per il primo livello
dirigenziale di cui alla lettera a), comma 2- bis,
dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, inserito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
3. I relativi oneri gravano sulla quota regionale del Fondo
sanitario nazionale trasferita annualmente alle aziende
universitarie policlinici.
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