| Onorevoli Colleghi! -- Tra gli innumerevoli diritti
che un Paese civile e democratico deve garantire ai propri
cittadini un posto di primo piano spetta sicuramente al
diritto alla casa.
Sono molti i problemi legati all'effettivo riconoscimento
di tale diritto, spesso irrisolti, ed altrettante le modalità
con le quali presumibilmente si può intervenire.
Con la presente proposta di legge siamo di fronte ad
un'occasione importante per garantire ad una seppur piccola
parte di cittadini italiani, comunque meritevole della massima
attenzione e rispetto, il diritto alla casa.
Dalla fine degli anni '80 e sino all'estate del 1992 molte
famiglie, nella convinzione di una relativa solidità del
sistema finanziario italiano e confidando nella stabilità
della lira all'interno della banda di oscillazione dello SME,
hanno contratto consistenti
mutui in ECU per l'acquisto della prima casa. La
realtà allora prospettata ai mutuatari interessati si è ben
presto dissolta con la decisione assunta il 17 settembre 1992
dal Governo Amato di far uscire la moneta italiana dalla banda
di oscillazione del Sistema monetario europeo. Le conseguenze
di questa decisione si sono abbattute, fra gli altri, anche e
soprattutto su queste famiglie che hanno contratto mutui
all'origine convenienti e facilmente estinguibili.
L'intenzione è di istituire un fondo speciale da cui
prelevare i contributi, nella misura massima di 50 milioni per
sottoscrittore dei mutui in esame, da riconoscere a quanti
convertiranno il loro attuale mutuo in ECU in un mutuo in lire
per il capitale residuo. Il contributo erogato ha lo scopo di
intervenire a coprire almeno in parte l'eccessivo onere
prodottosi in capo
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ai cittadini in seguito al rilevante apprezzamento dell'ECU
nei confronti della lira.
Potranno godere di tale beneficio anche le piccole attività
imprenditoriali che con le stesse modalità hanno contratto
mutui in ECU e che comunque non hanno superato nell'esercizio
chiuso nel 1994 un fatturato superiore ai 6 miliardi di
lire.
Anche questi piccoli imprenditori infatti sono fortemente
penalizzati da questi "oneri su cambio" assolutamente
imprevisti e non legati all'attività di impresa, oneri che
possono d'altra parte creare situazioni di disequilibrio
finanziario con i conseguenti rischi per il proseguimento
della vita di queste aziende.
In aggiunta alla possibilità di far ricorso al beneficio
riferito, i soggetti indicati nella presente proposta di legge
potranno godere di agevolazioni fiscali che consentiranno loro
di dedurre in misura consistente gli interessi passivi, le
differenze negative di cambio e gli eventuali oneri finanziari
derivanti dalla conversione in lire dei preesistenti mutui in
ECU.
L'onere sostenuto dallo Stato nell'elargizione dei suddetti
contributi, per la parte che attiene ai mutui per la prima
casa, potrà essere coperto mediante il ricorso al fondo ex
GESCAL, la cui finalità era ed è tutt'ora rivolta alla
costruzione di case per i lavoratori e quindi, a maggior
ragione, può convenientemente essere utilizzata per quelle
famiglie di lavoratori che a tale fine hanno effettuato
onerosi investimenti. Diversamente, per i contributi elargiti
con finalità di sostegno economico alle attività
imprenditoriali di cui sopra, gli oneri finanziari a ciò
connessi verranno coperti mediante riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno 1995, utilizzando allo scopo l'ammortamento
relativo allo stesso Ministero.
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