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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3110
DDL0193-0002
Progetto di legge Camera n. 193 - testo presentato - (DDL12-193)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C193. TESTIPDL
...C193.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC193 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - Il vino in lattina e tetrabrik,
  specialmente se rosso, può subire notevoli alterazioni
  chimiche e organolettiche dopo solo tre mesi dal
  confezionamento e, in qualche caso, anche prima.  Lo ha
  affermato anche l'Unione nazionale consumatori sulla base di
  rigorose prove analitiche condotte separatamente da tre
  differenti laboratori.
    I risultati delle analisi hanno indotto l'Unione nazionale
  consumatori a rinnovare le critiche già espresse in occasione
  dell'emanazione dei decreti ministeriali che hanno consentito
  il confezionamento di
  vini da tavola nei contenitori cosiddetti "alternativi".  In
  una conferenza stampa tenuta a Roma, il segretario generale
  dell'organizzazione dei consumatori, Vincenzo Dona, ha
  motivato la decisa opposizione - già manifestata al Ministero
  della sanità - al confezionamento in tali contenitori, qualora
  non sia previsto il duplice obbligo di effettuare preventive
  prove di "tenuta" sul tipo di vino da inscatolare e di
  indicare sulla confezione il termine minimo di conservazione
  anziché la data di confezionamento, analogamente ad altri
  prodotti alimentari assai meno deperibili del vino in
  scatola.
 
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    Le sperimentazioni, su vari tipi di vino bianco e rosso, in
  diversi contenitori, sono state separatamente condotte dalla
  facoltà di tecnologia dei cicli produttivi dell'università di
  Roma, dall'istituto d'igiene "G.  Sanarelli" della stessa
  università, e dall'Istituto statale di viticoltura di
  Friburgo, in Germania.  Lo scopo delle prove effettuate dai tre
  laboratori, riferisce l'Unione nazionale consumatori, è stato
  quello di accertare nel tempo l'eventuale insorgenza di
  modificazioni chimiche, fisiche e organolettiche delle
  caratteristiche originarie di vari tipi di vino.  Gli esami
  sensoriali e analitici, svolti prima del confezionamento e,
  successivamente, a intervalli regolari, hanno riguardato
  campioni di vino comune da tavola bianco e rosso, di vino
  rosso Merlot, di vino bianco Pinot e di Vin de pays de l'Aude
  di circa 11 gradi alcolici, confezionati secondo le normali
  tecniche industriali in contenitori di vetro, in scatole di
  alluminio, in scatole di banda stagnata e in poliaccoppiato
  polietilene-cartone-alluminio (tetrabrik).  Dopo il
  procedimento di pastorizzazione  flash  o "in
  tunnel ", secondo i casi, effettuato per attenuare la
  flora batterica e assicurare al prodotto una più lunga
  conservazione inibendo ulteriori fermentazioni, i campioni di
  vino sono stati immessi nei diversi contenitori di normale
  capacità commerciale.  Per ogni vino sono stati sperimentati
  circa 200 litri e tutti i contenitori sono stati mantenuti in
  ambiente a temperatura di 20 gradi centigradi e sottoposti
  separatamente da esperti e a scadenze prestabilite alle
  seguenti prove ed analisi:
      analisi organolettica secondo il metodo "Antonio
  Piccinardi";
      analisi organolettica secondo il metodo ONAV;
      analisi spettrofotometrica nel visibile;
      analisi gas cromatografica secondo la tecnica "spazio di
  testa" (GC-HS);
      determinazione del grado alcolico, dell'acidità volatile
  e totale, del PH, dell'anidride solforosa, della glicerina,
  dell'acido lattico, dei polifenoli e dell'attività
  ossidiasica;
      determinazione delle cessioni di alluminio, ferro,
  piombo, rame e altri minerali.
    Riassumendo i dati analitici riscontrati da tre laboratori,
  l'Unione nazionale consumatori fa notare, innanzi tutto, che
  dagli esami organolettici svolti dopo tre mesi dal
  confezionamento non sono risultate differenze apprezzabili fra
  i vini in vetro e quelli nei contenitori "alternativi", ma a
  partire dal quarto mese il comportamento dei vari campioni è
  stato diverso:
      nelle settimane successive al quarto mese il Vin de pays
  de l'Aude confezionato in tetrabrik ha cominciato ad alterarsi
  passando progressivamente dal color rosso purpureo al marrone
  e subendo un deterioramento tale da essere dichiarato "non
  bevibile per i conoscitori di vino" dopo sei mesi; secondo
  l'Istituto statale di viticoltura di Friburgo si tratta di un
  risultato "inatteso" in quanto questo tipo di vino, se
  confezionato in vetro, raggiunge uno sviluppo ottimale di
  maturazione dopo un anno, conservandolo poi per molto
  tempo;
      i vini rossi italiani nei contenitori alternativi, al
  contrario, hanno mantenuto le caratteristiche originarie per
  circa sei mesi, denotando differenze "evidenti e schedabili"
  da quelli in vetro alla scadenza dell'ottavo mese e "un sapore
  piatto, scomposto e disarmonico" alla scadenza del dodicesimo
  mese, con una "ossidazione avanzata sgradevole sia all'odore
  che al sapore";
      anche i campioni di vino bianco in lattina o in tetrabrik
  non si sono potuti valutare dopo sei mesi dal confezionamento
  a causa delle "evidenti trasformazioni" subite, quali viraggio
  del colore verso toni ambrato-giallastri, perdita di aroma,
  cambio di gusto e "maderizzazione" progressiva; dopo dieci
  mesi, su alcuni campioni confezionati in scatola di alluminio
  si è notato un acre odore di mandorla amara determinato da
  violenta alterazione, mentre altri in banda stagnata hanno
  manifestato analogo odore acre "che ricorda i caseinati e
  rivela la presenza di sostanze estranee, con sapore
 
                               Pag. 3
 
  sgradevole e retrogusto altrettanto sgradevole e
  persistente".  I campioni in vetro, dopo dodici mesi dal
  confezionamento, non hanno subito modificazioni
  significative.
    Per quanto riguarda le analisi chimicofisiche, i risultati
  ottenuti permettono di concludere che, in genere, i campioni
  di vino mantenuti nei contenitori di alluminio, banda stagnata
  e tetrabrik, rispetto a quelli in vetro, hanno cominciato a
  subire trasformazioni a partire dal terzo mese di
  confezionamento e in qualche caso anche prima.  Ma
  l'organizzazione dei consumatori osserva che tali
  trasformazioni risultano più evidenti nei vini rossi che in
  quelli bianchi e che alcuni parametri non hanno mostrato
  variazioni significative in rapporto al tipo di contenitore
  utilizzato.  In sintesi, i risultati delle analisi, effettuate
  secondo i metodi ufficiali tra il secondo e il quarto mese dal
  confezionamento, sono i seguenti:
      nessuna variazione significativa in rapporto al tipo di
  contenitore è stata riscontrata per il PH (simbolo che esprime
  l'acidità o l'alcalinità di una soluzione), il cui valore è
  rimasto presso che stabile intorno a 3,3; altrettanto si può
  dire del grado alcolico, dell'acidità volatile e dell'acido
  tartarico che, però, è diminuito sensibilmente nei vini rossi
  in tetrabrik, forse a causa della cessione di sostanze
  interferenti con la determinazione;
      i campioni di vino bianco confezionato in scatola di
  alluminio hanno dato luogo alla formazione di un "precipitato"
  (sedimenti) fra il secondo e il terzo mese di conservazione,
  probabilmente dovuto all'aggressività del vino sulle pareti
  della scatola e al conseguente distacco di sali
  d'alluminio;
      il livello dei polifenoli è risultato maggiormente
  stabile nei vini confezionati in vetro rispetto a quelli in
  altri contenitori, nei quali si sono manifestati aumenti a
  partire dal terzo mese causati probabilmente dall'ossidazione
  o dalla cessione di composti.  I polifenoli sono degli elementi
  che provengono principalmente dal graspo dell'uva e che
  rimangono come "addormentati" nel vino fino a quando non
  insorgono cause (come per esempio l'ossidazione) che li
  liberano e li aumentano.  Un alto contenuto in polifenoli rende
  il vino meno digeribile;
      la "tenuta" dell'anidride solforosa libera, combinata e
  totale è risultata ottima nei vini rossi in vetro e
  scarsissima in quelli negli altri contenitori, anche dopo un
  solo mese di conservazione; maggiore stabilità dei valori è
  stata invece riscontrata per i vini bianchi.  La perdita di
  anidride solforosa determina un più rapido scadimento del
  vino;
      la "tenuta" all'ossidazione è risultata decisamente
  migliore nei vini rossi conservati in vetro, mentre per i
  bianchi non sono state riscontrate differenze in rapporto ai
  diversi tipi di contenitori;
      il colore ha subito alterazioni notevoli nei vini rossi e
  bianchi confezionati in contenitori alternativi, mentre quelli
  in vetro hanno manifestato una migliore limpidezza, luminosità
  ed una più costante "cromaticità";
      dall'analisi dei metalli, effettuata al terzo mese di
  conservazione, sono risultate evidenti cessioni di alluminio
  nei campioni di vini rossi confezionati in poliaccoppiato di
  alluminio e di rame negli stessi vini rossi confezionati in
  scatole di alluminio e di ferro nei vini bianchi in scatole di
  banda stagnata.
    I risultati delle analisi, conclude l'Unione nazionale
  consumatori, motivano ampiamente le serie perplessità già
  manifestate in occasione dell'autorizzazione a confezionare i
  vini da tavola nei contenitori "alternativi", trattandosi di
  una bevanda con caratteristiche particolari che ne rendono
  aleatoria la buona conservazione in materiali diversi dal
  vetro.  Le sperimentazioni effettuate dimostrano, infatti, che
  il consumatore corre il rischio di comprare un prodotto
  scadente, alterato o addirittura imbevibile e dannoso per
  l'organismo a un prezzo spesso superiore a quello corrente dei
  normali vini da tavola in bottiglia; dal momento che il vino
  in
 
                               Pag. 4
 
  scatola costa al dettaglio anche 3.500 lire al litro ovvero
  un prezzo analogo a quello di un buon vino DOC in bottiglia, è
  evidente che l'autorizzazione all'inscatolamento concessa con
  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
  concerto con il Ministro della sanità, in data 25 novembre
  1982, è servita soltanto a permettere un'enorme speculazione
  commerciale cambiando semplicemente la presentazione del
  prodotto.  Le sperimentazioni dimostrano anche che non è
  possibile impiegare contenitori diversi dal vetro senza prima
  effettuare, caso per caso, prove di tenuta di "quel"
  particolare vino in "quel" particolare contenitore per
  accertare il mantenimento delle caratteristiche organolettiche
  e il termine minimo di conservazione; attualmente il criterio
  previsto dal decreto del Ministro della sanità in data 21
  marzo 1973 per le prove di cessione è quello di usare un
  "liquido simulante" costituito da acqua e alcol etilico al 15
  per cento.  Considerata la particolare natura del vino, che ha
  anche un'acidità superiore a quella della birra, la data di
  confezionamento è chiaramente insufficiente a garantire una
  corretta informazione del consumatore.
    L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
  12 febbraio 1965, n. 162, prevedeva esplicitamente per il
  confezionamento dei vini soltanto "recipienti di vetro, di
  terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno".  Nessuna
  variazione fu apportata a queste norme per 17 anni ovvero fino
  al 25 novembre 1982 quando, alla vigilia dell'insediamento del
  nuovo Governo, il Ministro uscente dell'agricoltura,
  Bartolomei, di concerto con quello della sanità, Altissimo,
  emanò un decreto che autorizzava il confezionamento dei vini
  da tavola (quindi con esclusione dei vini DOC) in contenitori
  di materiale plastico, di metallo o di poliaccoppiato;
  l'autorizzazione era valida fino al 31 dicembre 1984 e a
  condizione che sulle confezioni fosse indicata la data di
  riempimento.  Va rilevato, fra l'altro, che il decreto
  ministeriale del 21 marzo 1973, concernente la disciplina
  igienica degli imballaggi per alimenti, anche se contiene
  disposizioni piuttosto severe e dettagliate non prevede i
  contenitori in alluminio e banda stagnata; mentre per i primi
  non esistono ancora norme che ne stabiliscano le
  caratteristiche, quelli in banda stagnata sono stati
  disciplinati solo con un decreto del Ministro della sanità in
  data 18 febbraio 1984 che, però, ammetteva la
  commercializzazione di quelli fuori norma fino al 31 marzo
  1987.  Con un successivo decreto del Ministro dell'agricoltura
  e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, in
  data 21 aprile 1983, l'impiego dei contenitori di metallo, con
  capacità fra un quarto e mezzo litro, fu estesa anche ai vini
  frizzanti, sempre fino al 31 dicembre 1984 e a condizione che
  nelle confezioni fosse indicata la data di riempimento.
    Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
  di concerto con il Ministro della sanità, in data 29 novembre
  1984 ha prorogato al 31 dicembre 1985 l'impiego dei
  contenitori alternativi, poi ulteriormente prorogato fino al
  31 dicembre 1987.  Il decreto del Ministro dell'agricoltura e
  delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, in
  data 11 febbraio 1988, ha autorizzato l'impiego dei
  contenitori alternativi, stabilendo che vi figurino le date di
  confezionamento e di scadenza, fissata in nove mesi dal
  confezionamento per i contenitori di poliaccoppiato e in sei
  mesi per quelli di polietilente reftalato.
    Scopo dichiarato dei provvedimenti che hanno consentito
  l'impiego dei contenitori alternativi è quello di diffondere
  il consumo di vino anche tra i giovani, di offrire un prezzo
  al dettaglio più conveniente per il consumatore e di aumentare
  la quota di esportazione.  Nessuno dei tre obiettivi è stato
  raggiunto.  Mentre il vino in poliaccoppiato ha mantenuto una
  sia pur marginale quota di mercato, specialmente nelle
  confezioni da un litro, quello in lattina ha registrato un
  crollo di vendite piuttosto notevole anche per i prezzi al
  consumo. Né si può dire che i contenitori alternativi abbiano
  contribuito all'incremento delle esportazioni di vino, dal
  momento che, nel 1983, queste erano diminuite del 29,3 per
  cento e quasi completamente per il vino da tavola.
 
                               Pag. 5
 
    Per quanto riguarda gli altri Paesi, la situazione
  legislativa è la seguente.
    In Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America
  è ammesso il confezionamento in scatola del vino da tavola,
  purché i contenitori siano rispondenti alle rispettive norme
  sui materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti.
  Ogni tipo di contenitore usato comporta la necessità di
  effettuare tutte le prove di cessione e di compatibilità con
  il contenuto per verificare il mantenimento delle
  caratteristiche organolettiche e di conservabilità.
    In Austria, Spagna e Svizzera ogni tipo di contenitore è
  soggetto a una specifica omologazione oppure ad una specifica
  autorizzazione all'uso rilasciata dall'autorità sanitaria
  competente.
    Nei Paesi scandinavi non esistono norme valide per tutti
  gli alimenti e, in genere, ci si riferisce alla normativa
  tedesca o a quella della americana Food and Drug
  Administration.
    Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione all'uso dei
  contenitori deve essere chiesta di volta in volta sul prodotto
  finito.
    Onorevoli colleghi, è sulla base di tali premesse che
  evidenziano la necessità di difendere l'ignaro consumatore dai
  danni che gli possono essere arrecati dal mutamento delle
  caratteristiche del vino acquistato in confezioni diverse da
  quelle tradizionali, che abbiamo redatto la presente proposta
  di legge che offriamo alla vostra valutazione certi che
  terrete nella dovuta considerazione la necessità di una
  regolamentazione legislativa della materia.
    Questa proposta riproduce quelle già presentate il 5 luglio
  1984, il 2 luglio 1987 e il 12 maggio 1992, rispettivamente
  nella IX, X, XI legislatura, anche in vista della auspicata
  cessazione delle sperimentazioni su contenitori così detti
  alternativi e che altro non sono che ulteriori strumenti di
  inquinamento del prodotto e dell'ambiente.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-193 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0193 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0005 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=019300 00 FASCIDC=12DDL0193 SORTNAV=0019300 000 00000 ZZDDLC193 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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