| 1. Ai cittadini che abbiano contratto nel periodo compreso
tra il 1^ gennaio 1989 e il 17 settembre 1992 mutui in ECU per
l'acquisizione della prima casa, ad eccezione delle abitazioni
considerate dalla normativa vigente "di lusso", può essere
accordata, previa presentazione di apposita domanda, la
conversione dei suddetti mutui da ECU in lire italiane
usufruendo di un contributo erogabile con l'istituzione presso
il Ministero del tesoro di un apposito fondo con finalità
sociali e di sostegno economico.
2. Allo stesso beneficio di cui al comma 1 sono ammessi i
titolari di mutui in ECU contratti per l'esercizio di attività
imprenditoriali che abbiano conseguito nell'esercizio chiuso
nel 1994 un fatturato non superiore ai 6 miliardi di lire.
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