| 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 13- bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 473, e come modificato dall'articolo 18, comma 1, del
decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è consentito
dedurre gli interessi passivi di cui alla lettera b) del
comma 1 del medesimo articolo 13- bis, le differenze
negative di cambio e gli eventuali oneri finanziari derivanti
dalla conversione in lire dei mutui in ECU di cui
Pag. 4
all'articolo 1 della presente legge nella misura massima del
40 per cento del loro importo e nell'ammontare complessivo non
superiore a lire 20 milioni.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 sono applicabili
ai periodi di imposta relativi agli anni 1995, 1996 e 1997.
| |