| 1. Il fondo di cui all'articolo 1 è istituito con decreto
del Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo
stesso provvedimento di istituzione del fondo il Ministro del
tesoro ne disciplina i criteri e le modalità di
applicazione.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge nel limite di quanto devoluto a favore
dei cittadini, si provvede mediante parziale utilizzo dei
contributi destinati al fondo GESCAL istituito dalla legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni. Per la
copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione
della presente legge nel limite dei contributi a favore delle
attività imprenditoriali si provvede mediante riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando allo scopo
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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