| Onorevoli Colleghi! -- La pratica del riordino fondiario in
ambiti urbani disastrati per l'effetto del terremoto del 1976,
si è rilevata in molti comuni friuliani un mezzo efficace per
permettere più soddisfacenti interventi di ricostruzione,
specialmente per le unità mobiliari minime, situate nelle
parti più centrali ed antiche del Paese.
Attualmente il processo di ricostruzione può ritenersi
pressoché concluso e può considerarsi arrivato il momento di
riprendere in considerazione, in maniera esaustiva, le
questioni legate alle modificazioni operate sull'assetto delle
proprietà immobiliari, che erano state superate
nell'attenzione collettiva dai problemi della materiale
riedificazione delle case.
Sostanzialmente ora si tratta di dare una forma
giuridicamente compiuta alle modificazioni immobiliari operate
in virtù dell'applicazione dei piani di ricostruzione, alla
luce della realtà urbana che nel frattempo ha preso forma e si
è consolidata.
Gran parte degli adempimenti necessari per giungere alla
conclusione delle procedure intraprese sono normati dalla
legge 23 gennaio 1992, n. 34, che ha prorogato alla data del
31 dicembre 1993 le disposizioni degli articoli 15 e 19 della
legge 1^ dicembre 1986, n. 879. Tutta la materia del riordino
immobiliare gode, tra l'altro, della completa gratuità, sulla
base delle esenzioni previste dall'articolo 32 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 maggio 1976, n. 336.
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Questa proposta di legge si rende necessaria al fine di
prorogare le disposizioni di cui alla citata legge n. 34 del
1992 al 31 dicembre 1997, affinché tutti gli atti riguardanti
il trasferimento di diritti reali sulla proprietà, la
traslazione di ipoteche, la istituzione o la conferma di
servitù prediali, nonché la discrezione particolareggiata
delle nuove unità immobiliari, e simili, siano redatti secondo
le forme richieste e accettate ufficialmente per tale tipo di
operazioni, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello
fiscale.
Inoltre, è prevedibile che, tra i soggetti interessati ad
operazioni di riordino immobiliare, figuri anche
l'amministrazione comunale, in quanto ente tutore degli spazi
pubblici eventualmente toccati dalle modifiche fondiarie: in
questi casi si prevede che dove le operazioni di approvazione
del piano di ricomposizione parcellare non siano state
concluse entro il 31 dicembre 1993, i termini stabiliti per il
compimento delle stesse procedure siano prorogati, anche in
sanatoria, fino al 31 dicembre 1997.
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