| 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8
agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della
legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed
integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1^ dicembre 1986,
n. 879, e da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 23
gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al 31
dicembre 1997.
2. I termini stabiliti per il compimento delle procedure
sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1997 per
le amministrazioni comunali che abbiano adottato il piano di
ricomposizione parcellare ai sensi delle disposizioni di cui
al comma 1 senza concludere le operazioni di approvazione
dello stesso entro il 31 dicembre 1993.
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