| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 18, commi 6 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di
accompagnamento alla finanziaria 1995, ha previsto una forma
di regolarizzazione agevolata dei contributi previdenziali ed
assistenziali pregressi, dovuti al soppresso Servizio
contributi agricoli unificati (SCAU).
Il termine per la presentazione della domanda di condono e
per il versamento del primo acconto, fissato originariamente
al 15 febbraio 1995, è stato recentemente prorogato al 31
dicembre 1995, dall'articolo 14- bis del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85.
Tale articolo, mentre rinvia al 31 dicembre 1995 il termine
per la presentazione della domanda, nulla dice in merito al
secondo acconto (scadente il 31 marzo 1995) ed alla
rateizzazione (decorrente dal 10 giugno 1995), con la
conseguenza che il
secondo acconto e le rate avrebbero una decorrenza
addirittura anteriore a quella prevista per la presentazione
della domanda (atto con il quale il contribuente manifesta la
propria volontà di aderire al condono e quantifica l'importo
dovuto nonché, nei limiti fissati dalla legge, le modalità di
pagamento).
Il recente decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, ha, invece,
unificato tutti i termini al 31 dicembre 1995, con la
conseguenza che i soggetti interessati al condono, entro detto
termine, dovranno pagare anche il primo e secondo acconto, la
prima delle venti rate quadrimestrali o la prima delle cinque
rate trimestrali in caso di evasione contributiva.
Per ovviare a tali incongruenze la presente proposta di
legge sposta i termini per il pagamento del secondo acconto e
per l'inizio della rateizzazione, ad una data successiva al 31
dicembre 1995.
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Conseguentemente, è stato spostato dal 1^ luglio al 31
dicembre 1995, anche il termine previsto dall'articolo 19,
comma 1, della legge n. 724 del 1994, per la soppressione
dello SCAU e per la confluenza dei compiti, delle strutture e
del personale di tale ente all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Tale slittamento è finalizzato, da un lato, a consentire
che l'operazione di recupero dei contributi pregressi sia
portata a termine dallo stesso ente che l'ha iniziata, e,
dall'altro, a prevedere tempi congrui per realizzare il
passaggio dello SCAU all'INPS ed all'INAIL; passaggio che, per
i delicati e complessi problemi che comporta, non può certo
avvenire, come attualmente previsto, in pochissimi mesi ed,
addirittura, in corso d'anno.
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