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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


31110
DDL2560-0002
Progetto di legge Camera n. 2560 - testo presentato - (DDL12-2560)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2560. TESTIPDL
...C2560.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2560 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'articolo 18, commi 6 e
  seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di
  accompagnamento alla finanziaria 1995, ha previsto una forma
  di regolarizzazione agevolata dei contributi previdenziali ed
  assistenziali pregressi, dovuti al soppresso Servizio
  contributi agricoli unificati (SCAU).
    Il termine per la presentazione della domanda di condono e
  per il versamento del primo acconto, fissato originariamente
  al 15 febbraio 1995, è stato recentemente prorogato al 31
  dicembre 1995, dall'articolo 14- bis  del decreto-legge 23
  febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85.
    Tale articolo, mentre rinvia al 31 dicembre 1995 il termine
  per la presentazione della domanda, nulla dice in merito al
  secondo acconto (scadente il 31 marzo 1995) ed alla
  rateizzazione (decorrente dal 10 giugno 1995), con la
  conseguenza che il
  secondo acconto e le rate avrebbero una decorrenza
  addirittura anteriore a quella prevista per la presentazione
  della domanda (atto con il quale il contribuente manifesta la
  propria volontà di aderire al condono e quantifica l'importo
  dovuto nonché, nei limiti fissati dalla legge, le modalità di
  pagamento).
    Il recente decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, ha, invece,
  unificato tutti i termini al 31 dicembre 1995, con la
  conseguenza che i soggetti interessati al condono, entro detto
  termine, dovranno pagare anche il primo e secondo acconto, la
  prima delle venti rate quadrimestrali o la prima delle cinque
  rate trimestrali in caso di evasione contributiva.
    Per ovviare a tali incongruenze la presente proposta di
  legge sposta i termini per il pagamento del secondo acconto e
  per l'inizio della rateizzazione, ad una data successiva al 31
  dicembre 1995.
 
                               Pag. 2
 
    Conseguentemente, è stato spostato dal 1^ luglio al 31
  dicembre 1995, anche il termine previsto dall'articolo 19,
  comma 1, della legge n. 724 del 1994, per la soppressione
  dello SCAU e per la confluenza dei compiti, delle strutture e
  del personale di tale ente all'Istituto nazionale della
  previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per le
  assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
    Tale slittamento è finalizzato, da un lato, a consentire
  che l'operazione di recupero dei contributi pregressi sia
  portata a termine dallo stesso ente che l'ha iniziata, e,
  dall'altro, a prevedere tempi congrui per realizzare il
  passaggio dello SCAU all'INPS ed all'INAIL; passaggio che, per
  i delicati e complessi problemi che comporta, non può certo
  avvenire, come attualmente previsto, in pochissimi mesi ed,
  addirittura, in corso d'anno.
 
DATA=950518 FASCID=DDL12-2560 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2560 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=256000 00 FASCIDC=12DDL2560 SORTNAV=0256000 000 00000 ZZDDLC2560 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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