| 1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione
ministeriale al confezionamento del vino in contenitori di
alluminio, banda stagnata, poliaccoppiato (tetrabrik) e
comunque composti da materiali diversi dal legno o dal vetro,
gli interessati devono produrre al Ministero della sanità, in
allegato alla domanda, adeguati quantitativi del prodotto da
confezionare e dei contenitori per l'utilizzo dei quali si
chiede l'autorizzazione, secondo modalità da fissare con
decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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