| 1. Il Ministero della sanità, sulla base della domanda e
dei materiali da sperimentare, effettua le prove di cessione
volte a determinare, di volta in volta, per ogni particolare
tipo di vino e per le caratteristiche del contenitore
proposto, se si abbiano, nel tempo, mutamenti apprezzabili
delle caratteristiche organolettiche o fisico-chimiche della
bevanda, determinando, in caso di rilascio della
autorizzazione, quale sia il periodo di tempo massimo entro il
quale, a partire dalla data di confezionamento, il vino debba
essere consumato e facendo obbligo agli interessati di porre
le date suddette in buona evidenza sulla confezione.
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