| Onorevoli Colleghi! -- Una proposta di legge sulla leva di
formazione e avviamento al lavoro sorge dalla necessità
fondamentale di perseguire i seguenti obiettivi:
1) consentire una precisa rappresentazione del mercato
del lavoro con un sistema che dia la possibilità di conoscere
per ogni individuo, di ambo i sessi, in età di lavoro tutti i
requisiti professionali posseduti;
2) definire i programmi di formazione post-scolastica
partendo dalla qualità delle risorse umane esistenti su un
determinato territorio;
3) offrire agli enti locali, alle amministrazioni dello
Stato operanti nei settori della salvaguardia e valorizzazione
dei
beni ambientali e culturali, alle associazioni di
volontariato, alle piccole imprese artigiane l'utilizzo
temporaneo di forzalavoro con un basso tasso di incidenza
sulle loro disponibilità finanziarie;
4) assicurare ai giovani in età di lavoro un reddito
minimo e contemporaneamente un impegno lavorativo o formativo
che offra loro la possibilità di prepararsi alla vita di
lavoro e di non restare in una posizione di disperante
attesa;
5) sollecitare l'impegno dei giovani alla tutela e al
ripristino della legalità, invogliandoli a collaborare con la
giustizia per individuare arricchimenti illeciti.
Passiamo ora ad esaminare gli aspetti fondamentali di tale
proposta di legge.
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La leva del lavoro.
In primo luogo, sul modello del servizio per la leva
militare, presso gli uffici anagrafe dei comuni sarà istituito
il servizio della leva del lavoro.
Nei registri del servizio saranno annotate tutte le notizie
relative al processo formativo di tutti i cittadini dal
momento della nascita e per tutto il corso della loro vita.
In particolare, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
e private dovranno comunicare al servizio tutte le
informazioni relative al corso di studio degli allievi. Tale
obbligo vale anche per le università che dovranno comunicare
al servizio leva del lavoro le notizie relative all'iscrizione
ad un corso di laurea, il rinnovo annuale della stessa,
l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea con il relativo
punteggio.
A cura dei giovani saranno annotate, a fronte di
presentazione di idonea documentazione, anche le notizie
relative alla frequenza di corsi particolari seguiti in forma
privata.
Tenuto conto delle grandi possibilità di archiviazione e
catalogazione offerte dalle tecnologie informatiche si ottiene
per questa via una rappresentazione puntuale delle
disponibilità quantitative e qualitative di forza lavoro su
tutto il territorio della Repubblica, consentendo con ciò da
una parte di orientare la formazione professionale, dall'altra
di offrire agli investitori una precisa conoscenza del mercato
del lavoro.
Con l'istituzione della leva si renderà necessario, in un
arco di tempo non superiore a sei mesi, provvedere alla
raccolta dei dati relativi ai giovani in età non superiore a
trenta anni che ancora non hanno trovato un'occupazione
stabile.
In termini di costi sarà necessario prevedere un programma
straordinario di avviamento del servizio e l'adozione di un
adeguato sistema informatico; nessun costo, invece, è
prevedibile in termini di hardware, in quanto tutti i
comuni dispongono di dotazioni informatiche normalmente
sottoutilizzate.
La formazione professionale.
L'attività di formazione professionale è per unanime
ammissione casuale, confusa e dispendiosa. In buona sostanza,
tranne rare eccezioni, quel tanto di formazione che si fa è
quasi esclusivamente motivata dall'esigenza di spendere i
fondi messi a disposizione dalla Comunità europea e dallo
Stato senza effettive valutazioni dei bisogni formativi dei
giovani rispetto ai contenuti della domanda di lavoro.
In molti casi, soprattutto al Sud, si utilizza la
formazione professionale per distribuire sussidi ai
disoccupati; nelle aree più sviluppate il ricorso alla
formazione professionale è motivato più da esigenze di
ammortizzare i disagi sociali conseguenti a crisi aziendali
che da effettiva necessità di riqualificazione della
manodopera.
A conti fatti, se i soggetti che operano nel campo della
formazione vengono esclusivamente impegnati sul versante
formativo, individuando altri canali per l'erogazione dei
sussidi, potranno essere eliminate quelle distorsioni che
determinano un basso livello dell'attività formativa in senso
stretto, favorendo con ciò la riqualificazione di un settore
che fino ad oggi è stato particolarmente trascurato.
Qualora a svolgere attività formativa siano piccole imprese
artigiane operanti nel campo delle produzioni di alta
qualificazione e non di serie, dissociando la formazione dal
pagamento di sussidi, si valorizzerà significativamente il
ruolo del formatore come tale non come erogatore di benefici
materiali pur modesti.
Lavoro socialmente utile.
Esiste una gamma di attività lavorative discontinue e
difficilmente gestibili con le normali regolamentazioni
contrattuali in materia di lavoro. Si tratta di manutenzioni
di impianti e attrezzature comunali, di pulizia e custodia di
musei e complessi monumentali, di gestione di attività di
volontariato, di prevenzione e riparazione nella salvaguardia
del patrimonio ambientale,
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che vanno gestite con parsimonia, in economia e con
grande flessibilità.
Sono attività che normalmente non vengono coperte dal
lavoro del personale in organico negli enti interessati vuoi
per carenza di disponibilità vuoi per rigidità degli
inquadramenti contrattuali.
Peraltro in questo momento è in atto il blocco delle
assunzioni nel settore pubblico.
Mettere a disposizione stock di forzalavoro a tempo
determinato può consentire di evitare il degrado dei beni
pubblici in generale e più in particolare dei beni culturali e
ambientali, può facilitare l'assolvimento di elementari doveri
di assistenza verso le persone bisognose.
In campi ben specificati e sulla base di progetti specifici
i soggetti di cui sopra potranno fruire della forza lavoro
necessaria, pagando solo un terzo del costo e accollandosi
soltanto il costo dei materiali d'uso.
Reddito minimo.
I giovani iscritti negli elenchi della leva del lavoro che
abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, che non abbiano
impegni scolastici e che non siano iscritti all'università
potranno avanzare domanda per ottenere la corresponsione del
reddito minimo mensile.
Gli uffici comunali della leva accerteranno la sussistenza
dei requisiti e, previa sottoscrizione da parte del giovane
interessato dell'impegno a fornire, nel corso dell'anno,
prestazioni di lavoro o a frequentare corsi professionali per
almeno 200 giornate in un anno, provvederanno ad attivare il
pagamento del salario a partire dal mese successivo alla
presentazione della domanda.
Gli uffici del lavoro provvederanno a smistare i giovani
presso gli enti che richiedono prestazioni di lavoro o presso
gli istituti gestori di attività formative.
I criteri di selezione saranno legati alla data di
presentazione della domanda, alla qualità dei titoli di studio
posseduti, alle esperienze lavorative.
Il rifiuto della chiamata al lavoro comporta l'immediata
sospensione nell'erogazione del salario e la restituzione
delle somme incassate. Nello stesso tempo viene inibita la
possibilità di ripresentare prima di un anno una nuova domanda
di ammissione al salario minimo.
Le stesse condizioni valgono per la chiamata ai corsi; in
questo caso, tuttavia, il giovane può esprimere preferenze tra
diverse tipologie di corsi disponibili. Qualora nei programmi
formativi vengano previsti corsi di base propedeutici ad
ulteriori qualificazioni, la frequenza diviene
obbligatoria.
Il reddito minimo sarà differenziato in due fasce: una di
lire 500.000 per i periodi di attesa e di formazione, una di
lire 800.000 per i periodi di impegno lavorativo.
Risulta evidente che il reddito minimo non ha alcuna
funzione assistenziale; rappresenta, invece, una soluzione per
assicurare ai giovani una condizione di impegno, un rapporto
con l'attività lavorativa, un incentivo a migliorare il
proprio patrimonio professionale.
Nello stesso tempo rappresenta una sollecitazione forte
agli enti locali, alle amministrazioni statali, alle
organizzazioni del volontariato ad ampliare e a dare
continuità alle loro attività.
In campo formativo le regioni, di intesa con le
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, potranno
sviluppare programmi formativi organici adeguatamente mirati a
colmare le carenze formative esistenti nel territorio di loro
pertinenza.
Il finanziamento.
Per far fronte al fabbisogno finanziario conseguente
all'entrata in vigore della legge sarà istituito un Fondo
alimentato:
dai contributi per la formazione professionale erogati
dalla Comunità europea;
dai contributi per la formazione professionale stanziati
dallo Stato e dalle regioni;
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dai residui passivi per i settori della formazione, della
cultura e della istruzione di ogni regione;
dagli introiti derivanti dalla globalità dei contributi
GESCAL, la cui gestione è soppressa e affidata, sotto la
denominazione CAL (contributi avviamento al lavoro),
all'istituendo fondo;
dai proventi derivanti dal sequestro di danaro o dalla
vendita dei beni confiscati;
dagli accantonamenti effettuati dalle aziende - e tuttora
inutilizzati - per la
costituzione del fondo dello 0,50 per cento dei
monti-salariali, in applicazione di accordi sindacali;
da una quota pari al 10 per cento degli introiti
complessivi di tutte le lotterie nazionali.
I fondi non utilizzati nel corso dell'anno saranno
destinati ad integrare la dotazione di cui al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, per la promozione
dell'imprenditoria giovanile.
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