Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3115
DDL0194-0002
Progetto di legge Camera n. 194 - testo presentato - (DDL12-194)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C194. TESTIPDL
...C194.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC194 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Una proposta di legge sulla leva di
  formazione e avviamento al lavoro sorge dalla necessità
  fondamentale di perseguire i seguenti obiettivi:
      1) consentire una precisa rappresentazione del mercato
  del lavoro con un sistema che dia la possibilità di conoscere
  per ogni individuo, di ambo i sessi, in età di lavoro tutti i
  requisiti professionali posseduti;
      2) definire i programmi di formazione post-scolastica
  partendo dalla qualità delle risorse umane esistenti su un
  determinato territorio;
      3) offrire agli enti locali, alle amministrazioni dello
  Stato operanti nei settori della salvaguardia e valorizzazione
  dei
  beni ambientali e culturali, alle associazioni di
  volontariato, alle piccole imprese artigiane l'utilizzo
  temporaneo di forzalavoro con un basso tasso di incidenza
  sulle loro disponibilità finanziarie;
      4) assicurare ai giovani in età di lavoro un reddito
  minimo e contemporaneamente un impegno lavorativo o formativo
  che offra loro la possibilità di prepararsi alla vita di
  lavoro e di non restare in una posizione di disperante
  attesa;
      5) sollecitare l'impegno dei giovani alla tutela e al
  ripristino della legalità, invogliandoli a collaborare con la
  giustizia per individuare arricchimenti illeciti.
    Passiamo ora ad esaminare gli aspetti fondamentali di tale
  proposta di legge.
 
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  La leva del lavoro.
    In primo luogo, sul modello del servizio per la leva
  militare, presso gli uffici anagrafe dei comuni sarà istituito
  il servizio della leva del lavoro.
    Nei registri del servizio saranno annotate tutte le notizie
  relative al processo formativo di tutti i cittadini dal
  momento della nascita e per tutto il corso della loro vita.
    In particolare, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
  e private dovranno comunicare al servizio tutte le
  informazioni relative al corso di studio degli allievi.  Tale
  obbligo vale anche per le università che dovranno comunicare
  al servizio leva del lavoro le notizie relative all'iscrizione
  ad un corso di laurea, il rinnovo annuale della stessa,
  l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea con il relativo
  punteggio.
    A cura dei giovani saranno annotate, a fronte di
  presentazione di idonea documentazione, anche le notizie
  relative alla frequenza di corsi particolari seguiti in forma
  privata.
    Tenuto conto delle grandi possibilità di archiviazione e
  catalogazione offerte dalle tecnologie informatiche si ottiene
  per questa via una rappresentazione puntuale delle
  disponibilità quantitative e qualitative di forza lavoro su
  tutto il territorio della Repubblica, consentendo con ciò da
  una parte di orientare la formazione professionale, dall'altra
  di offrire agli investitori una precisa conoscenza del mercato
  del lavoro.
    Con l'istituzione della leva si renderà necessario, in un
  arco di tempo non superiore a sei mesi, provvedere alla
  raccolta dei dati relativi ai giovani in età non superiore a
  trenta anni che ancora non hanno trovato un'occupazione
  stabile.
    In termini di costi sarà necessario prevedere un programma
  straordinario di avviamento del servizio e l'adozione di un
  adeguato sistema informatico; nessun costo, invece, è
  prevedibile in termini di  hardware,  in quanto tutti i
  comuni dispongono di dotazioni informatiche normalmente
  sottoutilizzate.
  La formazione professionale.
    L'attività di formazione professionale è per unanime
  ammissione casuale, confusa e dispendiosa.  In buona sostanza,
  tranne rare eccezioni, quel tanto di formazione che si fa è
  quasi esclusivamente motivata dall'esigenza di spendere i
  fondi messi a disposizione dalla Comunità europea e dallo
  Stato senza effettive valutazioni dei bisogni formativi dei
  giovani rispetto ai contenuti della domanda di lavoro.
    In molti casi, soprattutto al Sud, si utilizza la
  formazione professionale per distribuire sussidi ai
  disoccupati; nelle aree più sviluppate il ricorso alla
  formazione professionale è motivato più da esigenze di
  ammortizzare i disagi sociali conseguenti a crisi aziendali
  che da effettiva necessità di riqualificazione della
  manodopera.
    A conti fatti, se i soggetti che operano nel campo della
  formazione vengono esclusivamente impegnati sul versante
  formativo, individuando altri canali per l'erogazione dei
  sussidi, potranno essere eliminate quelle distorsioni che
  determinano un basso livello dell'attività formativa in senso
  stretto, favorendo con ciò la riqualificazione di un settore
  che fino ad oggi è stato particolarmente trascurato.
    Qualora a svolgere attività formativa siano piccole imprese
  artigiane operanti nel campo delle produzioni di alta
  qualificazione e non di serie, dissociando la formazione dal
  pagamento di sussidi, si valorizzerà significativamente il
  ruolo del formatore come tale non come erogatore di benefici
  materiali pur modesti.
  Lavoro socialmente utile.
    Esiste una gamma di attività lavorative discontinue e
  difficilmente gestibili con le normali regolamentazioni
  contrattuali in materia di lavoro.  Si tratta di manutenzioni
  di impianti e attrezzature comunali, di pulizia e custodia di
  musei e complessi monumentali, di gestione di attività di
  volontariato, di prevenzione e riparazione nella salvaguardia
  del patrimonio ambientale,
 
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  che vanno gestite con parsimonia, in economia e con
  grande flessibilità.
    Sono attività che normalmente non vengono coperte dal
  lavoro del personale in organico negli enti interessati vuoi
  per carenza di disponibilità vuoi per rigidità degli
  inquadramenti contrattuali.
    Peraltro in questo momento è in atto il blocco delle
  assunzioni nel settore pubblico.
    Mettere a disposizione  stock  di forzalavoro a tempo
  determinato può consentire di evitare il degrado dei beni
  pubblici in generale e più in particolare dei beni culturali e
  ambientali, può facilitare l'assolvimento di elementari doveri
  di assistenza verso le persone bisognose.
    In campi ben specificati e sulla base di progetti specifici
  i soggetti di cui sopra potranno fruire della forza lavoro
  necessaria, pagando solo un terzo del costo e accollandosi
  soltanto il costo dei materiali d'uso.
  Reddito minimo.
    I giovani iscritti negli elenchi della leva del lavoro che
  abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, che non abbiano
  impegni scolastici e che non siano iscritti all'università
  potranno avanzare domanda per ottenere la corresponsione del
  reddito minimo mensile.
    Gli uffici comunali della leva accerteranno la sussistenza
  dei requisiti e, previa sottoscrizione da parte del giovane
  interessato dell'impegno a fornire, nel corso dell'anno,
  prestazioni di lavoro o a frequentare corsi professionali per
  almeno 200 giornate in un anno, provvederanno ad attivare il
  pagamento del salario a partire dal mese successivo alla
  presentazione della domanda.
    Gli uffici del lavoro provvederanno a smistare i giovani
  presso gli enti che richiedono prestazioni di lavoro o presso
  gli istituti gestori di attività formative.
    I criteri di selezione saranno legati alla data di
  presentazione della domanda, alla qualità dei titoli di studio
  posseduti, alle esperienze lavorative.
    Il rifiuto della chiamata al lavoro comporta l'immediata
  sospensione nell'erogazione del salario e la restituzione
  delle somme incassate.  Nello stesso tempo viene inibita la
  possibilità di ripresentare prima di un anno una nuova domanda
  di ammissione al salario minimo.
    Le stesse condizioni valgono per la chiamata ai corsi; in
  questo caso, tuttavia, il giovane può esprimere preferenze tra
  diverse tipologie di corsi disponibili.  Qualora nei programmi
  formativi vengano previsti corsi di base propedeutici ad
  ulteriori qualificazioni, la frequenza diviene
  obbligatoria.
    Il reddito minimo sarà differenziato in due fasce: una di
  lire 500.000 per i periodi di attesa e di formazione, una di
  lire 800.000 per i periodi di impegno lavorativo.
    Risulta evidente che il reddito minimo non ha alcuna
  funzione assistenziale; rappresenta, invece, una soluzione per
  assicurare ai giovani una condizione di impegno, un rapporto
  con l'attività lavorativa, un incentivo a migliorare il
  proprio patrimonio professionale.
    Nello stesso tempo rappresenta una sollecitazione forte
  agli enti locali, alle amministrazioni statali, alle
  organizzazioni del volontariato ad ampliare e a dare
  continuità alle loro attività.
    In campo formativo le regioni, di intesa con le
  organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, potranno
  sviluppare programmi formativi organici adeguatamente mirati a
  colmare le carenze formative esistenti nel territorio di loro
  pertinenza.
  Il finanziamento.
    Per far fronte al fabbisogno finanziario conseguente
  all'entrata in vigore della legge sarà istituito un Fondo
  alimentato:
      dai contributi per la formazione professionale erogati
  dalla Comunità europea;
      dai contributi per la formazione professionale stanziati
  dallo Stato e dalle regioni;
 
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      dai residui passivi per i settori della formazione, della
  cultura e della istruzione di ogni regione;
      dagli introiti derivanti dalla globalità dei contributi
  GESCAL, la cui gestione è soppressa e affidata, sotto la
  denominazione CAL (contributi avviamento al lavoro),
  all'istituendo fondo;
      dai proventi derivanti dal sequestro di danaro o dalla
  vendita dei beni confiscati;
      dagli accantonamenti effettuati dalle aziende - e tuttora
  inutilizzati - per la
  costituzione del fondo dello 0,50 per cento dei
  monti-salariali, in applicazione di accordi sindacali;
      da una quota pari al 10 per cento degli introiti
  complessivi di tutte le lotterie nazionali.
    I fondi non utilizzati nel corso dell'anno saranno
  destinati ad integrare la dotazione di cui al decreto-legge 30
  dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1986, n. 44, per la promozione
  dell'imprenditoria giovanile.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-194 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0194 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=019400 00 FASCIDC=12DDL0194 SORTNAV=0019400 000 00000 ZZDDLC194 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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