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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3117
DDL0194-0004
Progetto di legge Camera n. 194 - testo presentato - (DDL12-194)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C194. TESTIPDL
...C194.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC194 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Ogni comune provvede, entro trecentosessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
  costituire e mettere in funzione un ufficio di leva di
  formazione e avviamento al lavoro, di seguito denominato
  "ufficio di leva".  L'ufficio di leva deve dotarsi di un
  archivio, su base informatizzata per i comuni con popolazione
  superiore ai 500 abitanti, contenente tutti i dati sulla
  attività di studio e di lavoro dei giovani, in età compresa
  fra i diciotto e i trenta anni, residenti nel rispettivo
  territorio di competenza.  A tal fine l'ufficio di leva
  predispone un questionario, da indirizzare ai giovani
  medesimi, i quali devono completarlo in ogni sua parte e
  corredarlo della documentazione richiesta.
    2.  Gli istituti scolastici e di istruzione, pubblici e
  privati, di ogni ordine e grado, devono fornire, per ogni
  studente giunto alla conclusione di un ciclo di studi o appena
  iscritto, i dati dei percorsi formativi seguiti e dei titoli
  conseguiti.
    3.  Qualsiasi persona fisica o giuridica, che fornisca
  occupazione di qualunque natura ad un giovane in età compresa
  fra i diciotto e trenta anni, deve comunicare all'ufficio di
  leva del comune di residenza del lavoratore, entro quindici
  giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa, i
  seguenti dati:
        a)  nominativo del lavoratore;
        b)  natura del rapporto di lavoro (autonomo o
  subordinato);
 
                               Pag. 6
 
        c)  durata del rapporto di lavoro;
        d)  oggetto della prestazione lavorativa.
    4.  Una comunicazione analoga a quella di cui al comma 3
  deve essere indirizzata all'ufficio di leva entro quindici
  giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
  indicando esclusivamente il giorno di cessazione.
    5.  L'omissione o il ritardo degli adempimenti di cui ai
  commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni
  amministrative di cui all'articolo 14, comma 1.
    6.  L'obbligo di comunicazione di cui ai commi 3 e 4 non
  sussiste per i rapporti di lavoro saltuari o occasionali, di
  durata inferiore ai quindici giorni.
    7.  L'archivio istituito presso ogni ufficio di leva ai
  sensi del comma 1 è diviso in tre fasce:
        a)  laureati;
        b)  diplomati presso istituti di istruzione
  secondaria;
        c)  diplomati presso la scuola media.
    8.  L'ufficio di leva predispone, per ogni fascia di cui al
  comma 7, una graduatoria degli iscritti, sulla base dei
  criteri che saranno stabiliti con appositi regolamenti
  approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale.  La graduatoria dovrà essere aggiornata
  mensilmente.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-194 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0194 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=009 PAGFIN=0006 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=019400 00 FASCIDC=12DDL0194 SORTNAV=0019400 000 00000 ZZDDLC194 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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