| 1. Ogni comune provvede, entro trecentosessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
costituire e mettere in funzione un ufficio di leva di
formazione e avviamento al lavoro, di seguito denominato
"ufficio di leva". L'ufficio di leva deve dotarsi di un
archivio, su base informatizzata per i comuni con popolazione
superiore ai 500 abitanti, contenente tutti i dati sulla
attività di studio e di lavoro dei giovani, in età compresa
fra i diciotto e i trenta anni, residenti nel rispettivo
territorio di competenza. A tal fine l'ufficio di leva
predispone un questionario, da indirizzare ai giovani
medesimi, i quali devono completarlo in ogni sua parte e
corredarlo della documentazione richiesta.
2. Gli istituti scolastici e di istruzione, pubblici e
privati, di ogni ordine e grado, devono fornire, per ogni
studente giunto alla conclusione di un ciclo di studi o appena
iscritto, i dati dei percorsi formativi seguiti e dei titoli
conseguiti.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica, che fornisca
occupazione di qualunque natura ad un giovane in età compresa
fra i diciotto e trenta anni, deve comunicare all'ufficio di
leva del comune di residenza del lavoratore, entro quindici
giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa, i
seguenti dati:
a) nominativo del lavoratore;
b) natura del rapporto di lavoro (autonomo o
subordinato);
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c) durata del rapporto di lavoro;
d) oggetto della prestazione lavorativa.
4. Una comunicazione analoga a quella di cui al comma 3
deve essere indirizzata all'ufficio di leva entro quindici
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
indicando esclusivamente il giorno di cessazione.
5. L'omissione o il ritardo degli adempimenti di cui ai
commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 14, comma 1.
6. L'obbligo di comunicazione di cui ai commi 3 e 4 non
sussiste per i rapporti di lavoro saltuari o occasionali, di
durata inferiore ai quindici giorni.
7. L'archivio istituito presso ogni ufficio di leva ai
sensi del comma 1 è diviso in tre fasce:
a) laureati;
b) diplomati presso istituti di istruzione
secondaria;
c) diplomati presso la scuola media.
8. L'ufficio di leva predispone, per ogni fascia di cui al
comma 7, una graduatoria degli iscritti, sulla base dei
criteri che saranno stabiliti con appositi regolamenti
approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La graduatoria dovrà essere aggiornata
mensilmente.
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