| 1. Ad ogni giovane iscritto alla leva, che ne faccia
esplicita richiesta e che non percepisca altro tipo di reddito
da lavoro o sostegno o sussidio, è garantita un'indennità di
avviamento al lavoro, determinata in lire 500.000 mensili a
fronte dell'impegno sottoscritto di effettuare nel corso
dell'anno almeno 200 giornate di lavoro o di formazione.
2. La corresponsione dell'indennità è incompatibile con la
partecipazione in società di capitali e cooperative
di qualunque
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natura, fatta eccezione per quelle costituite in funzione
dell'ottenimento dei benefìci previsti dal decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44. L'iscrizione del giovane a
corsi di studio e formazione di qualsiasi genere e grado,
fatta eccezione per quelli istituiti sulla base della presente
legge, comporta la decadenza dal diritto all'indennità di
avviamento, salvo per i periodi di effettiva prestazione di
attività lavorativa o formativa su chiamata dell'ufficio di
leva.
3. I giovani iscritti ad istituti di istruzione
universitaria, a scuole di specializzazione o ad istituti di
istruzione secondaria non possono prestare attività lavorativa
ed essere chiamati dall'ufficio di leva per un periodo
complessivo superiore a quello che sarà determinato,
unitamente alle modalità per la chiamata dei giovani studenti,
ai sensi dell'articolo 12. In caso di rifiuto da parte degli
studenti di effettuare la prestazione lavorativa o formativa
per la quale sono chiamati, nel termine di volta in volta
stabilito dall'ufficio di leva, non si applica la sospensione
dall'iscrizione di cui all'articolo 4.
4. Le cause di sospensione del diritto all'indennità e
quelle di decadenza debbono, entro quindici giorni dalla loro
sopravvenienza, essere comunicate al competente ufficio di
leva dal soggetto interessato. L'inottemperanza a tale
disposizione comporta l'obbligo di restituzione di quanto
percepito dal momento della sopravvenienza della causa di
sospensione o di decadenza e l'applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 14, comma 2.
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