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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3118
DDL0194-0005
Progetto di legge Camera n. 194 - testo presentato - (DDL12-194)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C194. TESTIPDL
...C194.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC194 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Ad ogni giovane iscritto alla leva, che ne faccia
  esplicita richiesta e che non percepisca altro tipo di reddito
  da lavoro o sostegno o sussidio, è garantita un'indennità di
  avviamento al lavoro, determinata in lire 500.000 mensili a
  fronte dell'impegno sottoscritto di effettuare nel corso
  dell'anno almeno 200 giornate di lavoro o di formazione.
    2.  La corresponsione dell'indennità è incompatibile con la
  partecipazione in società di capitali e cooperative
  di qualunque
 
                               Pag. 7
 
  natura, fatta eccezione per quelle costituite in funzione
  dell'ottenimento dei benefìci previsti dal decreto-legge 30
  dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1986, n. 44.  L'iscrizione del giovane a
  corsi di studio e formazione di qualsiasi genere e grado,
  fatta eccezione per quelli istituiti sulla base della presente
  legge, comporta la decadenza dal diritto all'indennità di
  avviamento, salvo per i periodi di effettiva prestazione di
  attività lavorativa o formativa su chiamata dell'ufficio di
  leva.
    3.  I giovani iscritti ad istituti di istruzione
  universitaria, a scuole di specializzazione o ad istituti di
  istruzione secondaria non possono prestare attività lavorativa
  ed essere chiamati dall'ufficio di leva per un periodo
  complessivo superiore a quello che sarà determinato,
  unitamente alle modalità per la chiamata dei giovani studenti,
  ai sensi dell'articolo 12.  In caso di rifiuto da parte degli
  studenti di effettuare la prestazione lavorativa o formativa
  per la quale sono chiamati, nel termine di volta in volta
  stabilito dall'ufficio di leva, non si applica la sospensione
  dall'iscrizione di cui all'articolo 4.
    4.  Le cause di sospensione del diritto all'indennità e
  quelle di decadenza debbono, entro quindici giorni dalla loro
  sopravvenienza, essere comunicate al competente ufficio di
  leva dal soggetto interessato.  L'inottemperanza a tale
  disposizione comporta l'obbligo di restituzione di quanto
  percepito dal momento della sopravvenienza della causa di
  sospensione o di decadenza e l'applicazione della sanzione
  amministrativa di cui all'articolo 14, comma 2.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-194 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0194 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=026 PAGFIN=0007 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=019400 00 FASCIDC=12DDL0194 SORTNAV=0019400 000 00000 ZZDDLC194 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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