| 1. L'erogazione dell'indennità mensile è sospesa per tutto
il periodo di effettuazione del servizio militare
obbligatorio.
2. Il giovane chiamato a prestare servizio militare deve
comunicare all'ufficio di leva di cui all'articolo 2, entro
quindici giorni dal ricevimento della cartolina di precetto,
la data di ingresso nelle Forze
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armate, nonché la cessazione dal servizio militare. Dalla
data del ricevimento della comunicazione di cessazione dal
servizio militare può essere nuovamente corrisposta
l'indennità mensile.
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