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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


312
DDL0017-0005
Progetto di legge Camera n. 17 - testo presentato - (DDL12-17)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C17. TESTIPDL
...C17.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1994. Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC17 ZZ12 ZZDL ZZPR
                        (Definizioni).
      1.  Ai fini di una corretta attuazione della politica di
  intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in
  particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della
  legge 19 dicembre 1992, n.488, di conversione in legge, con
  modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, e
  dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e
  successive modifiche ed integrazioni, si intende:
          a)  per "aree depresse" quelle individuate o che
  saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee
  come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali,
  obiettivi 1, 2 e 5 b,  quelle eleggibili sulla base delle
  analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie
  dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera  c),  del Trattato
  di Roma, previo accordo con la Commissione;
          b)  per "programmazione negoziata" la
  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
  soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o
  private per l'attuazione di interventi
 
                               Pag. 5
 
  diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che
  richiedono una valutazione complessiva delle attività di
  competenza;
          c)  per "accordo di programma" l'accordo promosso,
  anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una
  amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati
  interessati quando, per l'attuazione di interventi
  programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di
  regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e
  amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con
  l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva
  competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte
  di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo
  dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto
  delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali
  ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento
  totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;
          d)  per "contratto di programma" il contratto
  stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un
  gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la
  realizzazione di interventi oggetto di programmazione
  negoziata;
          e)  per "intesa di programma" l'accordo tra i
  soggetti istituzionali competenti in un determinato settore,
  con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a
  disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la
  realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici,
  collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se
  non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.
      2.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica,
  d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi
  e contratti di programma da stipulare.
 
DATA=940308 FASCID=DDL12-17 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0017 TOTPAG=0009 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=018 PAGFIN=0005 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=001700 00 FASCIDC=12DDL0017 SORTNAV=0001700 000 00000 ZZDDLC17 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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