| (Definizioni).
1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di
intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in
particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della
legge 19 dicembre 1992, n.488, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, e
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e
successive modifiche ed integrazioni, si intende:
a) per "aree depresse" quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee
come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali,
obiettivi 1, 2 e 5 b, quelle eleggibili sulla base delle
analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie
dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
di Roma, previo accordo con la Commissione;
b) per "programmazione negoziata" la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o
private per l'attuazione di interventi
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diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attività di
competenza;
c) per "accordo di programma" l'accordo promosso,
anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una
amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati
interessati quando, per l'attuazione di interventi
programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di
regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con
l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva
competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte
di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo
dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto
delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali
ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento
totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;
d) per "contratto di programma" il contratto
stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un
gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
e) per "intesa di programma" l'accordo tra i
soggetti istituzionali competenti in un determinato settore,
con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a
disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la
realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici,
collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se
non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi
e contratti di programma da stipulare.
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