| 1. I comuni, le comunità montane, i consorzi pubblici e gli
altri enti locali possono avanzare richieste numeriche di
giovani iscritti nella leva di avviamento al lavoro residenti
nel rispettivo territorio e che rientrino nella competenza di
uffici distanti non più di 40 chilometri dal luogo previsto
per la effettuazione della prestazione o del corso di
formazione, per lo svolgimento di lavori di utilità sociale,
quali piccola manutenzione o gestione di impianti pubblici,
salvaguardia di beni ambientali, archiviazione e gestione di
beni ambientali, artistici e storici, sistemazione ed apertura
al pubblico di biblioteche e musei, controllo del traffico,
assistenza domiciliare agli anziani o ai disabili.
2. Nei periodi di impegno in attività lavorative ai giovani
è riconosciuta un'indennità maggiorata pari a lire 800.000
mensili, il 25 per cento della quale è posto a carico
dell'ente richiedente.
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