| 1. Il giovane che rifiuta la chiamata numerica è escluso
dalla leva di avviamento al lavoro e perde ogni diritto alla
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corresponsione dell'indennità. Al medesimo è inoltre
applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14,
comma 3. Per gravi e comprovati motivi, ovvero per gravi
motivi di salute, può essere richiesto il rinvio dell'inizio
della prestazione lavorativa presso l'ente interessato. Il
giovane può altresì richiedere l'esenzione dal servizio per
motivi di incompatibilità, soggettiva od oggettiva, con la
prestazione richiesta, con motivata domanda all'ufficio di
leva competente, che, entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento di tale richiesta, dovrà fornire la propria
risposta motivata in merito all'accoglimento o alla reiezione
della domanda di esenzione.
2. La violazione di uno degli obblighi determinati dalle
norme di attuazione del presente articolo può comportare
l'interruzione del rapporto e la cancellazione dalla leva di
avviamento al lavoro, con perdita del diritto alla relativa
indennità.
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