| 1. Possono avanzare richiesta numerica anche istituzioni
culturali, enti o associazioni senza scopi di lucro
riconosciute o che documentino all'ufficio di leva del comune
la propria attività sul piano culturale, scientifico, sociale
o assistenziale. In tale ipotesi l'interessato può, entro tre
giorni dal ricevimento dall'avviso di chiamata, esercitare la
facoltà di rifiutare il servizio senza obbligo di motivazione.
I rapporti instaurati a norma del presente articolo sono
disciplinati ai sensi dell'articolo 12.
2. Per i periodi di attività è riconosciuta ai chiamati
un'indennità maggiorata pari a lire 800.000 mensili, esente da
oneri fiscali e contributivi. Il 50 per cento di tale
indennità è a carico dell'istituzione richiedente mentre il
residuo è a carico del fondo di cui all'articolo 11.
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